La mancata indicazione del valore dell’immobile non costituisce necessariamente prova della violazione del limite di finanziamento stabilito ex lege, ma mera omissione da ritenersi priva di effetto laddove ad una valutazione successiva il valore del finanziamento risultasse superiore all’80% del valore dell’immobile ipotecato. In ogni caso è da escludere ogni ipotesi di nullità atteso che le normativa vigente della limitazione dei finanziamenti è dettata a protezione delle banche (non dei soggetti finanziati) ed è finalizzata ad impedire alle medesime di esporsi eccessivamente senza adeguate contropartite e garanzie.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Monza, dott. Luca Fuzio, con la decisione del 02/07/2016.
IL CONTESTO NORMATIVO
Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia (TUB)
ART.38, COMMA 2 (“NOZIONE DI CREDITO FONDIARIO”)
“La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
ART.117, COMMA 8 (“CONTRATTI”)
“La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.
ART. 127 (“REGOLE GENERALI”)
“Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente”.
IL CASO
Nel caso di specie, un mutuatario proponeva opposizione al precetto notificato dalla Banca, formulando preliminarmente istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato, deducendo la nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa, sia per violazione dell’art. 38 T.U.B., non essendo indicato il valore del cespite immobiliare ipotecato sul quale parametrare il valore del finanziamento per verificarne la conformità al limite di finanziabilità dell’80%, sia per la previsione di tassi di interesse usurari.
La Banca si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dall’opponente e chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione.
Il Tribunale, innanzitutto, ritenendo carenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
In secondo luogo, quanto all’eccezione di nullità del contratto per pretesa violazione dell’art. 38 TUB, rilevava che, effettivamente, la norma prevede che l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito da parte delle Banche deve essere “pari all’80% del valore dei beni ipotecari o del costo delle opere da eseguire sugli stessi”.
Nondimeno la mancata indicazione del valore dell’immobile non costituisce necessariamente prova della violazione del limite di finanziamento stabilito dalla legge, ma soltanto una omissione da ritenersi priva di effetto qualora, ad una valutazione successiva, il valore del finanziamento risultasse superiore all’80% del valore dell’immobile ipotecato.
Nella fattispecie, l’opponente, sul quale incombe l’onere della prova, non ha fornito alcun elemento idoneo a consentire di ritenere che il valore dell’immobile non rientri nei parametri normativi e, quindi, non conoscendo il valore dello stesso, è impossibile stabilire se il finanziamento superi o meno la soglia.
La mancata indicazione del valore del cespite non rende di per sé nullo il contratto, né tanto meno implica automaticamente la violazione, da parte della Banca, della previsione dell’art. 38 T.U.B.. In ogni caso il Tribunale ha richiamato due decisioni della Corte di Cassazione (n. 26672 del 28.11.2013 e n. 22446 del 04.11.2015) le quali hanno ben precisato che la norma della limitazione dei finanziamenti è dettata a protezione delle Banche, al fine di impedire alle medesime di esporsi eccessivamente senza adeguate garanzie.
L’opponente eccepiva, inoltre, la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1815, II comma c.c., per l’usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Banca.
Il Tribunale ha ritenuto anche tale eccezione infondata in quanto il tasso di interesse convenzionale stabilito nel contratto era ben al di sotto del tasso soglia e, quindi, non usurario.
Per le considerazioni sopra esposte, il Giudice adito disponeva la prosecuzione del processo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia:
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ DELL’80% DEL VALORE DEI BENI IPOTECATI NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
L’ART. 38, COMMA 2, T.U.B. HA LO SCOPO DI TUTELARE LE BANCHE EVITANDO CHE ASSUMANO ESPOSIZIONI FINANZIARIE SENZA ADEGUATE GARANZIE
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Pres. Massera – Rel. Longu | 17.05.2016 |
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ DELL’80% COMPORTA NULLITÀ DEL CONTRATTO
LE CRITICHE E IL CONTRASTO CON I PRECEDENTI DI MERITO E DI LEGITTIMITA’
Decreto | Tribunale di Firenze, Pres. M. Grazia Damonte – Rel. Isabella Mariani | 30.10.2014
MUTUO FONDIARIO: LA VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITA’ NON COSTITUISCE CAUSA DI NULLITA’ DEL CONTRATTO
IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE EX ART.38 TUB NON SI APPLICA LA NULLITÀ RELATIVA EX ARTT.117 E 127 TUB
Sentenza | Cassazione civile, prima sezione | 28.11.2013 | n.26672
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