Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del T.u.b. e della conseguente Delibera Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario; e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario”, secondo l’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti.
La conversione non opera d’ufficio, bensì a domanda di parte, certamente ammissibile ove sia stata avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità, trattandosi di istanza consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Paola, Pres. – Rel. Franco Caroleo, con l’ordinanza del 13 dicembre 2018.
Nel caso in esame, un mutuatario ha proposto reclamo avverso un’ordinanza resa nell’ambito di un procedimento di opposizione all’esecuzione, con la quale era stata rigettata l’istanza di sospensione della procedura; in particolare, il reclamante ha denunciato il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B, stipulato con la banca reclamata, al fine di ottenere la revoca del provvedimento oggetto del reclamo e la sospensione della procedura esecutiva.
Si è costituita la banca, la quale ha contestato le avverse richieste e ha chiesto il rigetto del reclamo.
Il Tribunale adito, preliminarmente, ha disatteso quanto affermato dal Giudice dell’esecuzione in ordine all’insussistenza dei presupposti per la riproposizione dell’istanza sospensiva, richiamando il disposto di cui all’art. 669 septies c.p.c. nella parte in cui ammette la riproposizione dell’istanza cautelare non solo “quando si verifichino mutamenti delle circostanze”, ma anche ove “vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto“.
Orbene, la norma consente la riproposizione della domanda non solo in relazione al sopraggiungere di nuove circostanze di fatto, ma anche quando vengano allegati fatti preesistenti o prospettate difese in diritto anteriormente non utilizzate.
Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la pronuncia della Corte di Cassazione del 13 luglio 2017 n. 17352, rassegnata dal reclamante a sostegno della riproposta istanza di sospensione dell’esecuzione del 10.11.2017, affermando che “può ben rientrare tra le ragioni di diritto previste dall’art. 669 septies c.p.c.”, ritenendola pienamente ammissibile.
In merito alla dedotta nullità del mutuo fondiario erogato in violazione del limite di finanziabilità, il Tribunale ha rilevato che nel caso in esame: il valore dell’immobile ipotecato, stimato dal consulente, era di euro 140.766,00; il mutuo era stato concesso per un importo di euro 166.814,94; pertanto, effettivamente superiore al limite previsto per legge, ovvero superiore all’80% del valore dell’immobile così come stimato.
Sul tema delle conseguenze negoziali ricadenti sui mutui fondiari erogati in misura superiore al limite di finanziabilità, il Giudicante ha aderito al principio espresso nella pronuncia della Corte di Cassazione, rassegnata dal reclamante di cui sopra, ovvero: “il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del T.u.b. e della conseguente Delib. Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario; e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario”, secondo l’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti“.
Quanto alla conversione, il Giudice ha precisato che quest’ultima non opera d’ufficio, bensì a domanda di parte, certamente ammissibile ove sia stata avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità, trattandosi di istanza consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria, che nel caso de quo non era stata formulata.
Per le sopraesposte ragioni il Tribunale di Paola ha accolto il reclamo, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: NULLO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
È DA RITENERSI DEFINITIVAMENTE SUPERATO L’INDIRIZZO INTERPRETATIVO CHE NE SANCISCE LA VALIDITÀ
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Campanile – Rel. Dolmetta | 03.10.2018 | n.24138
FALLIMENTO: IL CASO DEL MUTUO FONDIARIO NULLO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
GLI ONERI A CARICO DEL CREDITORE PER LA CONVERSIONE IN MUTUO ORDINARIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Didone, Rel. Dolmetta | 09.05.2018 | n.11201
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ (80% VALORE IMMOBILE IPOTECATO) NON COMPORTA NULLITÀ
IL FINANZIAMENTO SI PUÒ CONVERTIRE IN MUTUO IPOTECARIO ORDINARIO
Sentenza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Terrusi | 13.07.2017 | n.17352
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ DELL’80% COMPORTA NULLITÀ DEL CONTRATTO
LE CRITICHE E IL CONTRASTO CON I PRECEDENTI DI MERITO E DI LEGITTIMITA
Decreto | Tribunale di Firenze, Pres. M. Grazia Damonte – Rel. Isabella Mariani | 30.10.2014 |https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-superamento-del-limite-di-finanziabilita-dell-80-comporta-nullita-del-contratto
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