Provvedimento segnalato dagli Avv.ti Pierangelo Mori Bontempini e Silvia Marengo del Foro di Verona
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Ai fini del perfezionamento del mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio della banca mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi e ciò anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali
Questi i principi ripresi dal Tribunale di Verona, Giudice Cristiana Bottazzi, con la sentenza n. 1644 pubblicata il 22 ottobre 2020.
I mutuatari avevano sollevato un’eccezione di nullità del titolo esecutivo, nei confronti dell’istituto di credito mutuante, in quanto contestualmente all’erogazione, era stato costituito un pegno irregolare in favore della banca erogatrice a garanzia dell’adempimento di una serie di obblighi della parte mutuataria, che pertanto non ne è entrata mai nella disponibilità giuridica.
Il Giudice, rifacendosi ad un orientamento ben consolidato in materia, ha ritenuto non qualificabile il contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti come mutuo c.d. ‘condizionato’, risultando pertanto idoneo a costituire titolo esecutivo ai fini dell’art. 474 c.p.c.
Nel caso di specie, al momento della stipula, risulta effettivamente avvenuta l’erogazione della somma mutuata mediante accredito su conto corrente intestato alla parte mutuataria: ciò che è comprovato non soltanto dalla quietanza rilasciata in tal senso dai mutuatari nel medesimo atto notarile, ma anche dall’annotazione-contabile con valuta in pari data contenuta nell’estratto del conto corrente cointestato ai mutuatari. Tale circostanza rappresenta la prova che la somma è entrata nella disponibilità giuridica della parte mutuataria, ovvero dell’unica circostanza rilevante per stabilire l’idoneità del mutuo a fondare l’esecuzione ex art. 474 c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE “TRADITIO”
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA OGGETTO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Caterina Liberati | 07.01.2020 | n.6
MUTUO FONDIARIO: VALIDO AL FINE DI RIPIANARE PREGRESSA ESPOSIZIONE DEBITORIA
NON È UN MUTUO DI SCOPO: LECITO PER RIPIANARE I DEBITI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
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