Il contratto di mutuo fondiario che non indichi in modo determinato l’ammontare degli interessi da corrispondere e per il quale conseguentemente risultano applicabili diversi piani di ammortamento è affetto da nullità relativamente alle clausole indeterminate.
La nullità in parola comporta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto all’art. 117 TUB ma questo va inteso ratione temporis e solo se il tasso corrisposto dal cliente sia superiore a quello sostitutivo.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 341 del 15 marzo 2022.
Accadeva che i mutuanti – i quali nel 2007 avevano stipulato con l’istituto di credito un contratto di mutuo fondiario – convenivano in giudizio la banca sostenendo che al contratto non era stato allegato il piano di ammortamento che era stato inviato solo nel 2017.
Veniva rilevata, inoltre, la carenza di informazioni circa gli interessi applicati e la composizione della rata con la conseguenza che era possibile sviluppare diversi e distinti piani di ammortamento, tutti rispettosi delle generiche previsioni contrattuali.
Al momento del giudizio il contratto era ancora in essere e gli attori chiedevano il ricalcolo dell’importo versato con la restituzione di quanto indebitamente pagato alla banca considerata l’indeterminatezza del rapporto.
Si costituiva la Banca che evidenziava come la consegna del piano di ammortamento non era legislativamente prevista al momento della stipula del mutuo nel 2007 e che peraltro – neppure al momento della chiamata causa – tale consegna sarebbe prevista nel caso concreto, trattandosi di mutuo relativo ad erogazione non immediata ma parametrata sullo Stato Avanzamento Lavori (SAL), ciò renderebbe impossibile predeterminare contenuto e tempistica delle erogazioni e quindi predisporre un piano di ammortamento.
La convenuta rilevava altresì che le pattuizioni contrattuali, diversamente da quanto dedotto, erano univoche e pienamente determinate e per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda, con condanna degli attori per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.
Il Giudice disponeva perizia CTU dalla quale emergeva che i tassi di interesse corrispettivo e di mora risultavano inequivocabilmente determinati nel contratto di mutuo oggetto di causa ma che allo stesso tempo non era possibile individuare il metodo di ammortamento da applicare.
Tale indeterminatezza avrebbe dovuto comportare la nullità delle clausole contrattuale con necessaria applicazione del tasso sostitutivo previsto ex art. 117 TUB; tuttavia ciò avrebbe comportato l’applicazione del predetto articolo nella formulazione vigente al momento della stipula del contratto (12.9.2007) con la conseguenza che ciò avrebbe comportato il pagamento di un tasso maggiore rispetto a quello applicato dalla banca.
Pertanto, in applicazione del principio secondo cui nei contratti la nullità ha natura relativa ed opera in favore del cliente, il Tribunale rigettava la domanda degli attori, compensava le spese di lite e poneva a carico delle parti, in solido, il pagamento della CTU.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ISC ha solo una funzione di pubblicità e trasparenza
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Alessandro Bondì – Rel. Maura Caterina Barberis | 29.03.2022 | n.1040
CONTRATTI BANCARI: nulle le clausole di rinvio agli usi su piazza in quanto indeterminate
Vanno corrisposti gli interessi al tasso legale fino all’entrata in vigore della L. n. 154/92 ( 8-7-1992)
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Vincenzo Scalzone | 01.04.2022 | n.3367
ART. 117, COMMA 7 TUB: inapplicabile se l’intermediario applica un tasso superiore a quello pattuito
Il cliente può ottenere solo il ricalcolo applicando il tasso indicato in contratto
Decisione | ABF – Collegio di Roma, Pres. Sirena, Rel. Montesi | 21.12.2017 | n.17655
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-117-comma-7-tub-inapplicabile-lintermediario-applica-un-tasso-superiore-quello-pattuito
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