ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo è sufficiente che la somma sia consegnata alla parte mutuataria mediante il versamento sul conto corrente alla stessa intestato.
È valida e lecita l’operazione bancaria con cui i fideiussori di una società stipulano un contratto di mutuo fondario al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria della società garantita, a condizione che la somma mututata sia erogata direttamente sul conto corrente intestato a parte mutuataria e successivamente da questa girocontata sul conto della società garantita.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Terni, dott.ssa Natalia Giubilei, con la sentenza n. 719, depositata in data 01.09.2015.
Nella fattispecie in esame, i fideiussori di una società di capitali convenivano in giudizio la Banca, deducendo d’aver prestato a favore della predetta società, di cui erano anche soci ed amministratori, una fideiussione omnibus in dipendenza del contratto di apertura di credito in conto corrente e che, stante il debito contratto dalla società nei confronti della Banca, avevano successivamente stipulato contratto di mutuo fondiario, corrisposto tramite versamento su conto corrente agli stessi intestato.
Successivamente, con il denaro ottenuto, i mutuatari, attraverso un’operazione di giro-fondi, sottoscritta contestualmente alla stipula dell’atto di mutuo, ripianavano completamente l’esposizione debitoria della società.
I mutuatari contestavano il mancato perfezionamento del contratto di mutuo, nonché la nullità per difetto di causa ai sensi dell’art. 1418 c.c., la simulazione assoluta del predetto contratto e, di conseguenza, la nullità delle ipoteche iscritte e, in ogni caso, la non debenza degli interessi corrispettivi per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, da intendersi avvenuta con la notifica dell’atto di citazione.
Si costituiva in giudizio la Banca, deducendo che il contratto di mutuo oggetto di causa fosse da qualificarsi quale tipico contratto di mutuo fondiario, non riconducibile alla fattispecie dei contratti di mutuo di scopo, avendo gli attori, liberamente, deciso di utilizzare le somme erogate sul proprio conto corrente per ripianare la situazione debitoria della società.
Il Tribunale adito, rigettate integralmente le domande dei mutuatari, ha altresì condannato questi ultimi al pagamento delle spese legali (in misura superiore al 10% del valore della domanda), quantificandole in euro 10.000, oltre spese vive e spese generali.
IL COMMENTO
L’interessante parte motiva del provvedimento in esame prende le mosse dalla constatazione che, nel “cosiddetto mutuo di scopo (fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica), la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto, sicché, fino a quando il finanziatore non adempia alla propria obbligazione di consegna al soggetto finanziato delle somme di denaro oggetto del finanziamento, queste rimangono nella disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore medesimo“. Il mutuo fondiario “non è, invece, un contratto di mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili ( rustici o urbani ) a garanzia ipotecaria” (in tal senso Cass. n. n. 9511 del 20/04/2007; affermano il medesimo principio Cass. n. 4792 del 26/03/2012 e successive conformi).
Rilevato che, nel caso di specie, il denaro risultava essere stato consegnato tramite il versamento sul conto corrente intestato agli stessi mutuatari, in forza di esplicita previsione contrattuale, il Giudice ha inferito che “alcun dubbio pertanto può esservi in ordine al perfezionamento del contratto e alla disponibilità delle somma versata; ne consegue che, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, il Giudice non possa dichiararne “ipso facto” la nullità ex art. 1418 c.c.“.
Destituite di qualsivoglia fondamento le domande di nullità per simulazione, non avendo gli attori fornito alcun elemento probatorio in tal senso (nulla, inoltre, “è stato dedotto circa il reale negozio giuridico che le parti avrebbero voluto porre in essere“), e di declaratoria di non debenza degli interessi successivi alla proposizione dell’atto di citazione, non operando quest’ultimo quale atto risolutivo del contratto e “non avendo parte attrice domandato in maniera espressa l’accertamento della risoluzione del contratto, né dedotto fondati profili di inadempimento“.
Con il provvedimento de quo, torna dunque al vaglio della giurisprudenza di merito la problematica relativa alla possibilità di avvalersi della fattispecie contrattuale tipica del mutuo fondiario quale strumento per la composizione della crisi d’impresa, ben potendo lo stesso essere contratto per il pagamento di debiti pregressi.
È innegabile che la possibilità di fruire di tale strumento contrattuale garantisca un sicuro vantaggio ad entrambe le parti, mutuante e mutuatario, consentendo di trasformare l’esposizione debitoria da breve a lungo termine, con abbassamento dei tassi per il cliente ed acquisizione della garanzia ipotecaria per la banca.
A tal proposito, risulta evidentemente decisivo l’orientamento della Suprema Corte, ribadito a più riprese, secondo il quale il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo. Ed invero lo scopo del finanziamento non “entra” nella causa del contratto. Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato per sanare debiti pregressi, il cui elemento perfezionativo stante la realità del contratto va individuato nell’erogazione (traditio) della somma mutuata direttamente sul conto corrente del mutuante, indicandosi nel contratto detta modalità di traditio (ossia il numero di c/c). Una volta accreditata la somma, perfezionatosi il contratto, il mutuatario può disporne liberamente.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: PUÒ ESSERE DESTINATO AD ESTINGUERE PREGRESSA ESPOSIZIONE
LA DESTINAZIONE DELLE SOMME COMPROVA CHE IL CONTRATTO SIA EFFETTIVAMENTE VOLUTO DALLE PARTI
Decreto Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri 06-05-2015
CREDITO FONDIARIO: L’ART. 38 T.U.B. NON CONFIGURA UN MUTUO DI SCOPO
LA FINALITÀ ACQUISITIVA DI UN IMMOBILE E LA GARANZIA IPOTECARIA DI PRIMO GRADO NON SONO CONDIZIONI ESSENZIALI
Ordinanza cassazione civile, sezione sesta 12-11-2014 n.24038
MUTUO FONDIARIO: NON È UN CONTRATTO DI SCOPO
LECITO È IL MUTUO FONDIARIO STIPULATO PER ESTINGUERE PREGRESSI DEBITI
Sentenza |Corte di Cassazione, Sezione Terza | 12-09-2014 n.19282
MUTUO FONDIARIO: AMMISSIONE AL PASSIVO ANCHE SE STIPULATO PER ESTINGUERE UN DEBITO PREESISTENTE
AI FINI DELLA PROVA DEL CREDITO VALE L’ACCREDITO DELLA SOMMA SU CONTO CORRENTE DEL MUTUATARIO
Decreto | Tribunale di Napoli, Rel. Dott. De Matteis | 25-02-2014
MUTUO FONDIARIO: NON È NULLO SE STIPULATO PER ESTINGUERE DEBITI PREESISTENTI
NON SI TRATTA DI UN MUTUO “DI SCOPO”, PER CUI LA NULLITÀ PUÒ AVERSI SOLO PER ILLICEITÀ DEI DEBITI PREGRESSI
Ordinanza | Tribunale di Ravenna, Est. Roberto Sereni Lucarelli | 21-01-2014
BANCHE: IL MUTUO FONDIARIO DESTINATO ALL’ESTINZIONE DI DEBITI PREGRESSI È VALIDO
IL MUTUO FONDIARIO NON È UN CONTRATTO DI SCOPO E PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Ordinanza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Valerio Colandrea | 29-10-2013
MUTUO FONDIARIO: LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA NON E’ ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO
NON È NULLO IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO LE CUI SOMME NON SIANO DESTINATE AD UNA FINALITÀ SPECIFICA, NON POTENDOSI LO STESSO QUALIFICARE MUTUO DI SCOPO
Sentenza Cassazione civile, Sezione Prima | 23-03-2012 | n.4792
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 424/2015