Il mutuo fondiario è operazione che si connota per concentrare la copertura del rischio di rientro dell’erogato sul solo immobile “mobilizzato” e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado. Ne deriva che il mutuo fondiario possiede requisiti identificativi diversi da quelli dell’ordinario mutuo ipotecario ed è inteso a porre in essere un’operazione diversa e con effetti (anche) distinti da quelli propri dell’ordinario mutuo.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 3024 resa il 10 febbraio 2020.
I giudici di legittimità, con questa pronuncia, hanno rigettato il ricorso di una banca che si era vista negare, con privilegio ipotecario, l’ammissione del credito al passivo fallimentare di un’impresa individuale. Il giudice delegato aveva ammesso il credito “integralmente in via chirografaria, in quanto la costituzione della garanzia ipotecaria è da ritenersi inefficace nei confronti della procedura ex art. 67 comma 1, in quanto avvenuta nel periodo sospetto e comunque in relazione a un credito preesistente non scaduto”.
Per la Corte di Cassazione, la disposizione del comma 2 dell’art. 38 TUB che stabilisce la regola per cui l’ammontare del finanziamento è “determinato … in rapporto al valore dei beni ipotecati” va letta nel senso che, nel mutuo fondiario, l’ammontare del credito non può non dipendere dal valore che possiede l’immobile dato in ipoteca.
In altri termini, nel mutuo fondiario è proprio la garanzia dell’ipoteca a conformare il credito (merito e quantità): così dando vita a una speciale tipologia di operazione, che il sistema vigente ha inteso proteggere in modo peculiare (con l’assegnazione di forti vantaggi disciplinari), in ragione della rischiosità sua intrinseca.
Ne segue che un mutuo non può, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, diventare fondiario. Nel caso di ipoteca posta a servizio di un preesistente mutuo, quest’ultimo rimane semplicemente un ordinario mutuo. In questa prospettiva, dunque, la stipulazione del “mutuo fondiario” viene propriamente assunta come mera forma, strutturalmente idonea a realizzare la funzione “fraudolenta” dell’operazione, quale quella di “rendere” contestuale un’ipoteca per un credito che era preesistente”.
Da ciò discende l’affermazione del principio secondo cui in siffatte ipotesi va escluso dal privilegio ipotecario il mutuo fondiario destinato ad estinguere debiti pregressi. La Corte afferma che lo scopo dell’operazione di costituzione della garanzia ipotecaria, ovvero la trasformazione di un debito preesistente da chirografario a privilegiato attraverso l’apparente estinzione della passività preesistente e la contestuale creazione di una “nuova” passività privilegiata, deve essere revocata.
In questa prospettiva, infatti, “la stipulazione del “mutuo fondiario” viene propriamente assunta come mera forma, strutturalmente idonea a realizzare la funzione “fraudolenta” dell’operazione, quale quella di “rendere” contestuale un’ipoteca per un credito che era preesistente”. E che, conseguentemente, l’ipoteca deve essere revocata “in relazione alla norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: HA CAUSA LECITA IL CONTRATTO UTILIZZATO DALLA BANCA PER RIPIANARE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA
LA CONCESSIONE DI UNA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER UN CREDITO IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE COSTITUISCE UNO SCAMBIO ECONOMICO MERITEVOLE DI TUTELA GIURIDICA
Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon | 13.03.2019 | n.504
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-ha-causa-lecita-il-contratto-utilizzato-dalla-banca-per-ripianare-lesposizione-debitoria
MUTUO FONDIARIO: VALIDO ANCHE SE UTILIZZATO PER ESTINGUERE UNA PREGRESSA ESPOSIZIONE DEBITORIA
NON CONFIGURA UN MUTUO DI SCOPO
Tribunale di Chieti, Dott. Marcello Cozzolino | 02.11.2017 | n.219
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-valido-anche-utilizzato-estinguere-pregressa-esposizione-debitoria
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