Le “clausole floor” sono pienamente valide ed efficaci, purché pattuite in modo chiaro e comprensibile e rilevano solo sotto il profilo dell’equilibrio economico del contratto, che non è sindacabile dal giudice, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori, fatte salve ipotesi specificamente previste dalla legge ove si determini un’effettiva sperequazione in danno di uno dei contraenti.
Il richiamo alla normativa del Codice del Consumo non può rilevare tanto più quando la nullità della “clausola floor” venga dedotta da una società di capitali, atteso che ai sensi della predetta normativa “consumatore” è soltanto la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e, secondo la giurisprudenza, se il debitore principale non è consumatore il fideiussore non può valersi di tale tutela di settore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi con la sentenza n. 402 del 17.10.2017.
Nel caso di specie la società ed i suoi fideiussori, convenivano in giudizio la Banca perché si accertasse, tra le altre, la nullità (parziale), per indeterminatezza, della pattuizione della cd. “clausola floor” inserita nel contratto di mutuo stipulato con l’Istituto creditizio, e disposta in favore del solo finanziante.
In particolare, la società si doleva dell’indicizzazione dei corrispettivi applicati dalla Banca, l’illegittimità dei tassi di interesse applicati, e domandava, per l’effetto, la declaratoria di nullità delle fideiussioni stipulate a garanzia dei debiti societari.
A sostegno della propria tesi difensiva, inoltre, gli attori richiamavano la normativa a tutela dei consumatori per sottolineare l’illegittimità della suddetta clausola, in quanto determinerebbe uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Il Giudice, relativamente all’asserita nullità della “clausola floor”, ha ritenuto infondata l’eccezione formulata da parte attrice, osservando, nel merito, che le parti avevano consapevolmente sottoscritto il contratto di mutuo recante specifiche indicazioni concernenti la suindicata clausola, convenendo che la misura del tasso praticato non sarebbe potuta “scendere” al di sotto di una determinata percentuale nominale annua, ragion per cui ne rilevava la piena validità.
In particolare, il Giudicante ha specificato che le “clausole floor” sono pienamente valide ed efficaci se pattuite in modo chiaro e comprensibile, poiché rilevano solo sotto il profilo dell’equilibrio economico del contratto – non sindacabile dal giudice – osservando tra l’ altro che, di prassi, la suindicata clausola è accompagnata alla pattuizione di un tasso di interesse inferiore rispetto a quello che verrebbe pattuito in assenza di essa, configurandosi, dunque, come una controprestazione in favore del finanziato la quale non altera la sinallagmaticità contrattuale.
Inoltre, il Giudicante ha ritenuto inconferente il richiamo alla normativa posta a tutela del consumatore operata dall’attrice stante l’assenza dei relativi presupposti di operatività, rilevando che, nel caso di specie, essendo parte contrattuale una società e non una persona fisica “che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” non poteva dirsi integrato l’elemento soggettivo di “consumatore” così come definito dal Codice del Consumo e che, conseguentemente, non essendo tale il debitore principale, il fideiussore, in virtù dell’accessorietà della garanzia, non può avvalersi della predetta normativa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande di parte attrice condannandola altresì al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO: L’INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI UNA “CLAUSOLA FLOOR” NON COMPORTA VIOLAZIONE DELL’ART. 1346 C.C.
L’OGGETTO RIMANE POSSIBILE, LECITO E DETERMINATO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 06.07.2016 |
CONTRATTO DI MUTUO: NESSUNA VIOLAZIONE IN CASO DI CLAUSOLA FLOOR
L’OGGETTO DEL CONTRATTO È LECITO, POSSIBILE E DETERMINATO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
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