Segnalato da Avv. Ernestina De Medio del Foro di Chieti con nota di accompagnamento
Il contratto di mutuo fondiario erogato per estinguere una pregressa esposizione debitoria non è affetto da nullità, non configurando un mutuo di scopo.
Questo è il princpio affermato dal Tribunale di Chieti, Sez dist. Ortona, Giudice Marcello Cozzolino, con la sentenza n. 219 del 2.11.2017 così ha riconosciuto la validità del contratto di mutuo impugnato dal cliente.
In particolare è accaduto che un mutataria ed i suoi garanti ha convenuto in giudizio una banca, proponenda una pluralità di contestazoni tra le quali la regolarità del contratto di mutuo sul presupposto che lo stsso sarebbe stato erogato non per fornire liquidità alla SOCIETÀ S.R.L., bensì per estinguere un credito nei confronti della SOCIETÀ FIDEIUSSORE S.N.C., credito che in realtà era frutto di illegittimi addebiti per interessi usurari, anatocistici, per interessi ultralegali in mancanza di accordo scritto, per commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, e per sostituire il medesimo credito chirografario con altro credito ipotecario.
Il Tribunale ha rilevato che il denaro oggetto del mutuo era stato effettivamente erogato alla società richiedente, mediante accredito della somma sul conto corrente e successivamente parzialmente utilizzato al fine di estinguere passività accumulate da altra società nei confronti del medesimo istituto di credito.
Il Giudice ha focalizzato la decisione sulla circostanza che la correntista / mutuataria ha avuto la libera disponibilità delle somme ricevute, dato che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I Civ. sentenza n. 4792 del 26.03.2012).
In altri termini, l’erogazione del finanziamento è stata effettivamente voluta dalle parti, ed è in concreto avvenuta, ragion per cui va totalmente esclusa la configurabilità di un difetto di causa o di una simulazione del contratto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO: LECITA LA CAUSA ANCHE SE CONCESSO PER RIPIANARE UN DEBITO
LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE NON TRAVOLGE IL FINANZIAMENTO CONCESSO PER L’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 15.05.2017 | n.814
MUTUO FONDIARIO: lecito per ristrutturare precedenti debiti di conto corrente
La datio rei si perfeziona con l’accreditamento in conto corrente
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma 23-11-2015
MUTUO FONDIARIO: UTILIZZABILE PER RIPIANARE DEBITI AZIENDALI
AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO, È SUFFICIENTE CHE LA SOMMA SIA VERSATA DIRETTAMENTE SUL C/C DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Terni, dott.ssa Natalia Giubilei | 01-09-2015 | n.719
MUTUO FONDIARIO: può essere destinato ad estinguere pregressa esposizione
La destinazione delle somme comprova che il contratto sia effettivamente voluto dalle parti
Decreto Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri 06-05-2015
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