Provvedimento segnalato dall’Avv. Andrea De Rogatis del Foro di Arezzo con relativa nota di accompagnamento
Il mutuo, pur avendo natura di contratto reale, non configura la consegna come la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendosi sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica. Può accadere che tali somme vengono poi riversate alla banca dal mutuatario, oppure le parti convengono di costituirle in pegno o in deposito, forme queste che rappresentano la sicura testimonianza di un atto disposizione del finanziato, atto che, in tutta evidenza, presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo.
L’istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro, autonomo (per quanto connesso) titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito; muta dunque il titolo in ragione del quale la banca (non trattiene, ma) rientra nel possesso delle somme conferendo loro una specifica e convenzionale destinazione. In tal caso si è comunque in presenza di un contratto di mutuo che costituisce altresì un valido titolo esecutivo: infatti, l’atto certifica la sussistenza di un credito certo e liquido nel suo ammontare ed anche esigibile, essendo già insorta con la stipula di esso l’obbligazione restitutoria.
Questi i principi espressi nell’ordinanza del 24.06.2017 dal Tribunale di Arezzo, Giudice Ilaria Benincasa.
Accadeva che un cliente presentava opposizione all’esecuzione con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva intrapresa della Banca in forza di contratto di mutuo fondiario, deducendone la invalidità quale titolo esecutivo poiché il mutuo concessogli sarebbe stato privo della contestuale erogazione della somma mutuata.
Sul punto, il Tribunale, disattendendo le prospettazioni dell’opponente, evidenziava che non è necessario per il perfezionamento del contratto che la somma mutuata sia materialmente erogata, essendo sufficiente la sola disponibilità giuridica della somma.
Tale eventualità può verificarsi, ad esempio, laddove le parti, contestualmente alla stipula del mutuo, concludano, come nel caso di specie, un negozio diretto alla costituzione di una garanzia provvisoria e temporanea in attesa della iscrizione della garanzia ipotecaria di primo grado, finalizzata ad un obbligo restitutorio già sorto, in relazione al quale l’eventualità del mancato svincolo della somma costituisce escussione della predetta garanzia atipica, e non anche rinvio della messa a disposizione del denaro.
Il Giudice, dunque, rilevando che il contratto di mutuo de quo presentava una duplice operazione negoziale, avente oggetto da un lato la giuridica messa a disposizione della somma a favore del finanziato e, dall’altro, la costituzione della predetta garanzia atipica ha considerato perfezionata la consegna dell’importo finanziato nonché valido l’atto di disposizione di tale somma da parte del medesimo mutuatario, ritenendo quindi che tale fattispecie configuri a tutti gli effetti un valido contratto di mutuo che costituisce, quindi, valido titolo esecutivo poiché certifica la sussistenza di un credito certo e liquido nel suo ammontare ed anche esigibile, essendo già insorta con la stipula di esso l’obbligazione restitutoria.
Sulla base di tali determinazioni, pertanto, il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva, condannando la società opponente a rimborsare alla Banca le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO: SI PERFEZIONA CON LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLE SOMME
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Sentenza | Tribunale di Paola, Dott.ssa Giuseppina Vecchione | 25.01.2017 | n.58
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Articolo Giuridico | 13.10.2017 |
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