Nel caso in cui il mutuo sia stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento. Il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria ha causa lecita.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon, con la sentenza n. 504 del 13.03.2019.
Con atto di citazione, una correntista ha chiesto la rideterminazione del saldo del conto corrente acceso presso una Banca, previa declaratoria di nullità di alcune delle clausole contrattuali, e del contratto di mutuo, oltre alla condanna dell’istituto di credito alla restituzione di quanto versato in maniera illegittima.
La Banca si è costituita, deducendo che il rapporto di conto corrente sarebbe rimasto aperto fino al luglio 2013, senza che gli attori sollevassero doglianze, nemmeno all’esito dell’invio degli estratti conto ed evidenziando la precisa regolamentazione contrattuale degli interessi. Riguardo al finanziamento concesso, non essendo un mutuo di scopo, il fatto che la mutuataria abbia utilizzato il capitale erogato per coprire scoperti di conto non sarebbe motivo di nullità del contratto.
Attraverso l’espletamento di CTU, è stato verificato che, con riferimento al contratto di conto corrente, non sono stati pattuiti ab origine tassi superiori a quello soglia antiusura, non sono emersi casi di usura sopravvenuta. Inoltre la correntista non ha provato che la Banca abbia approfittato di un suo stato di crisi finanziaria per spingerla a stipulare il contratto.
Altro nodo cruciale ripreso dalla sentenza del Tribunale di Venezia è quello relativo alla domanda di nullità del prestito ottenuto dalla parte attrice, in ragione del fatto che sarebbe stato richiesto al solo scopo di ripianare l’esposizione debitoria conseguente al mancato rinnovo dei fidi in essere. L’Organo giudicante osserva che nel caso in cui il mutuo sia stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento: secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, invero, il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria ha causa lecita.
Pertanto, la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica, posto che il contratto di mutuo è un contratto a causa tipica e con la concessione di un mutuo per estinguere una preesistente scopertura di conto corrente, si realizza un’operazione di ristrutturazione del debito sicché la causa di finanziamento dell’erogazione, rinvenibile nella dilazione del pagamento, appare meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1322 cc..
Il contratto di mutuo sarebbe invalido solo nel caso in cui fosse provata la nullità del rapporto sottostante oppure fosse inesistente o illegittimo il presupposto su cui si fonda.
Per questi motivi, il Tribunale ha respinto la domanda della correntista, condannandola alla rifusione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LECITA LA CAUSA ANCHE SE CONCESSO PER RIPIANARE UN DEBITO
LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE NON TRAVOLGE IL FINANZIAMENTO CONCESSO PER L’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 15.05.2017 | n.814
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-lecita-la-causa-anche-se-concesso-per-ripianare-un-debito
MUTUO FONDIARIO: LECITO PER RISTRUTTURARE PRECEDENTI DEBITI DI CONTO CORRENTE
LA DATIO REI SI PERFEZIONA CON L’ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma | 23.11.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-lecito-per-risrutturare-precedenti-debiti-di-conto-corrente
MUTUO: VALIDO ANCHE SE CONCESSO PER RIPIANARE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA
LA CONCESSIONE DI UNA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER UN CREDITO ESIGILE È MERITEVOLE DI TUTELA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello | 23.09.2014 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-valido-anche-se-concesso-per-ripianare-l-esposizione-debitoria
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