Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del Foro di Brescia
L’I.S.C. non rappresenta “condizione economica” pattuita e praticata, ma integra un mero indicatore di costo, che sintetizza, ai fini della trasparenza, il costo del finanziamento; esso non può, pertanto, essere considerato quale elemento costitutivo del negozio, ai fini dell’applicazione della predetta sanzione ex art. 117 t.u.b. La funzione di mera informativa precontrattuale assolta da tale indicatore conduce a ritenere che l’eventuale difformità tra misura indicata e misura effettiva può al più integrare ipotesi di responsabilità, appunto, precontrattuale, e determinare, laddove ne siano allegati e dimostrati tutti i presupposti (ipotesi nella specie non ricorrente), un obbligo risarcitorio.
Per il tramite della declaratoria di nullità del saggio dell’interesse moratorio, giammai potrebbe conseguirsi l’accertamento della gratuità dell’intero rapporto, posto che, in caso di pattuizione di interessi moratori usurari, l’effetto invalidante di cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c. rimarrebbe circoscritto a detto onere, non potendo invece estendersi alla pattuizione relativa all’interesse corrispettivo la cui validità non si lamenta essere intaccata dal fenomeno dell’usura.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Brescia, Giudice Angelica Castellani, con la sentenza n. 2614 del 16 dicembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ERRONEA INDICAZIONE DELL’ISC NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
PUÒ RILEVARE – EVENTUALMENTE – PER LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E DEL RISARCIMENTO DANNI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando | 21.09.2020 | n.3213
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: non dà luogo a violazione dell’art. 117 del TUB
Si tratta di un mero elemento informativo fornito dalla banca al cliente
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020
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