Il discostamento dell’ISC effettivo da quello contrattualmente stabilito non può comportare la nullità di cui all’art. 117, co. VI, TUB, e l’applicazione del successivo comma dello stesso articolo che impone l’applicazione di un tasso sostitutivo o del minor prezzo pubblicizzato, in quanto, riguardante l’ipotesi in cui la nullità è riferita ai soli interessi, ai prezzi o alle condizioni e ciò in omaggio al principio della tassatività delle cause di nullità.
La non corretta indicazione dell’ISC potrebbe, invece, rilevare ai fini di una violazione della normativa sulla trasparenza e del principio di buona fede in fase precontrattuale, nel caso in cui la difformità o l’assenza di indicazione dell’ISC riguardasse l’indice pubblicizzato e quello contrattualmente previsto, questione questa tuttavia qui non dedotta.
Alla luce di ciò, essendo irrilevante la difformità tra ISC pattuito ed ISC effettivo, non può essere ravvisata alcuna indeterminatezza dei tassi e nullità degli stessi e, in mancanza di prova di parte attrice circa la difformità dell’ISC rispetto alla pubblicità e alle informazioni fornite dalla banca, allo stesso tempo, deve essere esclusa qualsiasi violazione delle norme sulla trasparenza o sulla buona fede.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, con la sentenza n. 4114 del 16 marzo 2022.
Nel caso di specie, accadeva che i mutuatari adivano il Tribunale di Roma per ottenere la dichiarazione di nullità della clausola contenuta nel contratto di muto ipotecario sottoscritto con la banca.
Gli attori sostenevano che la clausola determinativa degli interessi, stante la difformità dell’ISC indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato dalla banca, era nulla ai sensi dell’art. 117 TUB.
Chiedevano, pertanto che la banca venisse condannata alla ripetizione del maggior importo corrisposto in ragione della clausola asseritamente nulla.
Il Giudice, rilevando che la difformità tra l’ISC indicato e quello effettivamente applicato, nel caso di specie, risultava quasi non poteva essere fatta rientrare nella nozione di “prezzo” che ai sensi dell’art. 117, co. VI, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Dunque, essendo irrilevante la difformità tra ISC pattuito ed ISC effettivo, non poteva essere ravvisata alcuna indeterminatezza dei tassi e nullità degli stessi e quindi deve essere esclusa qualsiasi violazione delle norme sulla trasparenza o sulla buona fede.
Pertanto, la domanda degli attori veniva rigettata con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISC: la difformità non determina nullità dell’intero contratto di mutuo
Può rinvenirsi esclusivamente un’ipotesi di responsabilità precontrattuale
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio | 16.06.2021 | n.423
Al più, il mutuatario può invocare la tutela risarcitoria-precontrattuale per non aver potuto contrarre altro prestito a condizioni migliori
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | n.348
L’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali
Può rilevare – eventualmente – per la responsabilità della banca e del risarcimento danni
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando | 21.09.2020 | n.3213
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