In relazione allo specifico fenomeno della c.d. “contestualizzazione dell’ipoteca per debiti pregressi”, l’utilizzo di somme da parte di un Istituto di credito, per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della Banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in “dare” ed “avere” sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, proprio perché, mentre quest’ultimo presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario, l’operazione sopra descritta determina, di regola, gli effetti del “pactum de non petendo ad tempus“, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri Andrea – Rel. Vella Paolo, con la sentenza n. 12480 del 19 aprile 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”
La modifica accessoria dell’obbligazione come pactum de non petendo ad tempus
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Dolmetta | 26.01.2021 | n.1517
MUTUO FONDIARIO: valido al fine di ripianare pregressa esposizione debitoria
Non è un mutuo di scopo: lecito per ripianare i debiti del mutuatario
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
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