ISSN 2385-1376
Testo massima
Il metodo di calcolo degli interessi con il piano di ammortamento alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ma, piuttosto, che essi sono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un ‘NON TASSO’ od un ‘TASSO CREATIVO’, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Foggia, giudice Nicola Antonio D’Amore con la sentenza del 2 dicembre 2015 n. 2661.
Il Tribunale pugliese ha analizzato la formula matematica sottostante il piano di ammortamento alla francese ove ha concretamente riscontrato il sistema di costruzione del calcolo secondo i seguenti passaggi:
1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all’ultima rata.
E’ evidente che non vi è alcuna forma di capitalizzazione in tale sistema di calcolo ove la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; 3) il numero dei periodi di pagamento.
Tale orientamento è assolutamente totalitario: Tribunale Catania, dott.ssa Concetta Grillo | 14-05-2015; Tribunale Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 | n. 758; Tribunale Salerno, dott. Alessandro Brancaccío | 30-01-2015 | n. 587; Tribunale Modena, dott. Antonella Rimondini | 11-11-2014 | n. 2040; Tribunale Siena, dott. Stefano Caramellino | 17-07-2014; Tribunale Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 05-05-2014 | n.5733; Tribunale Pescara, dott.ssa Anna Fortieri | 10-04-2014; Tribunale Benevento, dott.ssa Antonietta Genovese | 19-11-2012 | n.1936.
In ordine alla usurarietà del T.E.G. del contratto di mutuo il Tribunale ha rilevato che è un errore (cioè un orrore) considerare che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 350/2013 ha sostenuto il cumulo tra il tasso corrispettivo e quello di mora, laddove la stessa si è limitata ad affermare che anche il tasso di mora debba essere soggetto alla valutazione inerente l’usurarietà dei tassi d’interesse.
Alla luce di ciò, la configurazione dell’usura tramite la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori rappresenta un ‘NON TASSO’ od un ‘TASSO CREATIVO’, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Tale principio può definirsi ormai consolidato (cfr. ex multis Trib. Reggio Emilia 24.2.2015; Trib. Catania 14/5/2015; Trib. Chieti 22.4.2015; Trib. Padova 17/2/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014; Trib. Roma 16/9/2014; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015; Trib. Napoli 18/4/2014 e 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).
Alla luce di tali principi il Tribunale ha respinto la domanda con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per eventuali approfondimenti si rinvia, tra gli altri, ai seguenti precedenti pubblicati sulla rivista:
USURA: LA SOMMATORIA DEI CORRISPETTIVI CON I MORATORI GENERA UN “TASSO CREATIVO” NON CONCRETAMENTE APPLICABILE
I TASSI CONTRATTUALI SONO DOVUTI IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO
Ordinanza | Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo | 14-05-2015
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758
MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”
NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Salerno dott. Alessandro Brancaccío | 30-01-2015 n.587
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 63/2015