ISSN 2385-1376
Testo massima
Il metodo di costruzione del piano di ammortamento cd. alla francese o progressivo non sottende il fenomeno dell’anatocismo vietato ai sensi dell’art. 1283 cc.
Né la circostanza che il metodo di ammortamento “alla francese” sia più oneroso di quello “all’italiana” può implicare alcuna nullità in assenza di anatocismo.
L’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell’ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 cc.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Lecce in persona del giudice dr.ssa Annafrancesca Capone, con la sentenza n. 3363 del 16 settembre 2014.
In particolare è accaduto che, successivamente alla stipula di un contratto di mutuo, con formazione delle rate secondo il metodo c.d. alla francese, è sorta contestazione tra la banca ed i clienti in merito alla legittimità del contratto relativamente al criterio per la determinazione della rata.
Oggetto del contendere, l’asserita applicazione di interessi anatocistici per effetto della composizione della rata secondo il descritto meccanismo di ammortamento.
Trattasi di questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza e già più volte risolta nel senso di escludere che l’ammortamento “alla francese”, in virtù della peculiare modalità di composizione della rata, determini di per sé stesso il verificarsi di una fattispecie anatocistica.
Il Tribunale di Lecce dimostra di aderire appieno a tale orientamento, con una pronuncia ampiamente esplicativa nel riportare passo per passo il ragionamento del Consulente Tecnico d’Ufficio delle modalità di formazione della rata nel piano di ammortamento “alla francese” e del perché esso non determini applicazione indebita di interessi su interessi.
In estrema sintesi si legge nella relazione peritale riportata in parte motiva il metodo di ammortamento in questione è quello per il quale “a fronte di un capitale C preso a prestito all’epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I“.
Schematizzando:
Quota |
Quota |
Capitale |
Nel dettaglio, il CTU ha altresì enumerato i vari passaggi attraverso i quali avviene la formazione della rata e del capitale residuo:
“1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente in progressione geometrica con ragione q= l +1> 1;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell’interesse semplice (Interessi- Capitale x tasso x tempo);
3: la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto“.
Come si vede, dalla motivazione assai analitica emerge la circostanza che, nel fisiologico svolgersi del rapporto di mutuo, non vi è in alcun passaggio l’applicazione di interessi su interessi già scaduti, in quanto in ciascuna rata costante, il tasso pattuito viene applicato unicamente sul capitale residuo, cosicché non si verifica alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato.
Naturalmente è facile obiettare che vi sono altri piani di ammortamento che determinano un effetto più favorevole al mutuatario (es. il piano di ammortamento all’italiana, che prevede quote costanti di capitale, con progressiva riduzione della quota interessi, in quanto calcolata su un capitale residuo sempre inferiore), ma ciò chiarisce espressamente il Tribunale salentino non può di per sé implicare alcuna nullità in assenza di anatocismo.
Ad ulteriore sostegno della legittimità di tale piano di ammortamento, il Giudice ne rileva la piena aderenza al dettato normativo di cui all’art.1194 cc (Imputazione del pagamento agli interessi), dal momento che nelle prime rate il debitore viene a corrispondere una rata prevalentemente composta da interessi, via via decrescenti con l’avanzare del rapporto.
Rigettando le doglianze degli attori, il Tribunale ha altresì condannato parte mutuataria al pagamento delle spese processuali, confermando come oramai non si tratti più di questione controversa, ma ci si trovi di fronte ad un orientamento granitico nel senso della piena validità del contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese.
Sul punto, per ulteriori approfondimenti, si segnalano le seguenti pronunce:
Sentenza| Tribunale di Mantova, dott. L. Pagliuca | 11-03-2014 | Autore: Avv. Franco Russo
Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 17-07-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
Ordinanza, Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri, 10-04-2014
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 05-05-2014 | n.5733 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Anna Ghedini | 05-12-2013 | n.1223 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Unico dott.ssa Antonietta Genovese | 19-11-2012 | n.1936
Testo del provvedimento
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