segnalato dallo studio Mascellaro-Fanelli
In materia di mutuo, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi nella sentenza n. 82 del 24/01/2022.
Nel giudizio in esame, veniva lamentato che il tasso di interesse praticato fosse superiore a quello pattuito, per effetto del piano di ammortamento alla francese.
In particolare, era accaduto che una fideiubente rispetto ad un mutuo ipotecario stipulato in data 4.1.2008 rep. a tasso fisso e con ammortamento alla francese, aveva convenuto in giudizio la banca mutuante eccependo che il tasso di interesse praticato fosse superiore a quello pattuito in conseguenza dell’utilizzo del suddetto metodo di ammortamento.
Orbene, si precisa che il metodo di ammortamento è conforme al disposto dell’art. 1194 c.c. ed al disposto dell’art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c.
In condivisione con la maggior parte della copiosa giurisprudenza di merito, il Tribunale siciliano ha escluso che possa esserci capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese.
Invero il metodo di ammortamento alla francese, utilizzato sovente nei contratti di mutuo, prevede un calcolo degli interessi esclusivamente sulla sorte capitale decrescente e per ciascuna rata presa in considerazione. Quindi, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e questo importo viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Il Magistrato trapanese, escludendo qualsivoglia profilo di usurarietà originaria nel caso di specie, dedica un’altra importante precisazione alla circostanza che se gli interessi compensativi non sono usurari, essi continuano ad essere dovuti e che se vi è usurarietà degli interessi di mora, l’invalidità -necessariamente parziale-, della clausola contrattuale concernente la mora, determina, ex art. 1815 comma II c.c., la non debenza dei soli interessi moratori.
Per tutte le ragioni suesposte il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: esclusi fenomeni anatocistici
Gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati sul capitale residuo
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio | 16.06.2021 | n.423
PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE: NON DÀ LUOGO AD ANATOCISMO
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SUL RESIDUO E NON SULL’INTERO
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237
Non è in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo | 29.06.2020 | n.1510
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