Provvedimento segnalato dal dott. Emilio Fanelli, dello Studio Legale Mascellaro – Fanelli
In materia di contratto di mutuo, seppur l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, il detto tasso soglia non può essere però utilizzato come parametro di riferimento per gli interessi moratori.
Il tasso soglia tempo per tempo vigente, infatti, si determina, ai sensi dell’art. 2 L. 108/96, applicando la maggiorazione prevista dal comma 4 al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato dal Ministero del Tesoro con periodicità trimestrale per operazioni contrattuali della stessa natura.
Ciò risulta anche dal già citato D.M. del 21.12.2012, nel quale è precisato, sub art. 3, comma 4, che “I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, … non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Dette rilevazioni periodiche sono di fatto condotte con riferimento esclusivo ai tassi corrispettivi.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Vanessa Avolio con la sentenza n. 352 del 26.02.2024
Nel caso di specie, i mutuatari hanno citato la banca in giudizio dolendosi della usurarietà degli interessi pattuiti e qualificando, pertanto, il rapporto di mutuo come gratuito, ai sensi dell’art 1815, 2 comma, c.c in quanto gli interessi non erano dovuti.
Per effetto della gratuità, pertanto, parte attrice chiedeva la ripetizione/restituzione della quota interessi indebitamente corrisposta, in quanto indebitamente corrisposta.
Si è costituita la banca, la quale ha contestato in fatto e in diritto l’avversa domanda.
Il Tribunale ha affermato che la pretesa di convertire il mutuo da oneroso in gratuito è infondata in quanto, da un lato, il tasso soglia ex art. 1 legge 108/1996 riguarda i soli interessi corrispettivi, ad esclusione di quelli moratori; dall’altro, i corrispettivi, nel caso di specie, sono stati pattuiti ad un tasso al di sotto della soglia usuraria e pertanto sono comunque dovuti.
Peraltro, aggiunge il Giudice, alla conclusione della gratuità del mutuo non si sarebbe comunque potuti pervenire nemmeno nel caso di nullità della clausola concernente gli interessi moratori.
Sulla base di questi rilievi, il Tribunale di Castrovillari rigettava le domande, con condanna dei mutuatari alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRETESA DEL CREDITORE, DI RISCUOTERE GLI INTERESSI SECONDO LA PERCENTUALE PATTUITA, NON È CONTRARIA AL DOVERE DI BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE DEL RAPPORTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Spaziani | 17.08.2023 | n.24743
MUTUO: L’USURA VA ACCERTATA SOLO SE È STATA EFFETTIVAMENTE APPLICATA LA MORA
MANCA L’INTERESSE AD AGIRE QUANDO IL RAPPORTO CONTRATTUALE SI È ESAURITO SENZA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Antonio Scortecci | 24.05.2022 | n.392
MUTUO: L’INTERESSE MORATORIO USURARIO NON IMPLICA LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ
SONO DOVUTI GLI INTERESSI NELLA MISURA DEI CORRISPETTIVI LECITAMENTE CONVENUTI
Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 12.04.2022 | n.958
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
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