Ove si è in presenza di prodotti finanziari di natura fondiaria, il titolo esecutivo azionato dal creditore non è rappresentato dal contratto di mutuo ma è incorporato nell’atto pubblico di consenso ad iscrizione di ipoteca. La menzione del rapporto sottostante la ricognizione (ricognizione titolata) crea quindi una parziale astrazione che comporta l’inversione dell’onere della prova circa la sussistenza della posizione debitoria: l’obbligato dovrà dimostrare che il rapporto obbligatorio menzionato nel titolo non è mai sorto.
Essendo, quindi, l’azione esecutiva iniziata per il soddisfacimento dell’obbligazione pecuniaria incorporata nella ricognizione di debito per atto pubblico, che rappresenta un valido ed efficace titolo esecutivo (ai sensi dell’art.474 c. 2 n. 3 e 475 c.p.c.), la circostanza dell’eventuale mancato perseguimento della disponibilità giuridica della somma contestualmente alla stipula del contratto di mutuo non rileva, perchè il rapporto di mutuo è menzionato solamente come causa sottostante la ricognizione di debito, non costituisce esso stesso titolo esecutivo.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Giudice Enrico Colognesi, con la sentenza n. 989 del 1° luglio 2020.
Una mutuataria ha convenuto in giudizio una banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario deducendo, tra le altre cose, l’inidoneità del titolo esecutivo azionato dal creditore.
Il Giudice, in primo luogo, ha rappresentato le peculiarità del contratto di mutuo fondiario:
1) un presupposto è la stipulazione del contratto di risparmio edilizio, con il quale un soggetto si obbliga a versare quote mensili di risparmio edilizio;
2) il contratto di mutuo fondiario, a sua volta, si divide in due fasi: nella prima fase (che va dall’erogazione dell’importo sino all’assegnazione del “contratto di risparmio edilizio”), il mutuatario non corrisponde la quota di ammortamento del capitale mutuato, ma versa una rata mensile composta di una quota interessi e di una quota di risparmio edilizio. L’importo relativo alla quota risparmio confluisce nel cd “conto di risparmio edilizio”. Alla “data di assegnazione contrattuale”, si procede alla compensazione tra il capitale iniziale finanziato e tutte le quote di risparmio versate nella prima fase di mutuo, unitamente agli interessi attivi maturati annualmente sul capitale risparmiato; il residuo ottenuto per effetto di tale compensazione viene rimborsato successivamente con pagamenti mensili, seguendo lo schema di ammortamento alla francese.
Orbene, il Giudicante ha evidenziato, in ordine alla questione di carenza o inidoneità del titolo esecutivo azionato dal creditore, come lo stesso sia da considerarsi perfettamente in linea con il dettato della sentenza di Corte di Cassazione del 19.7.2005 n. 15219, la quale sancisce che l’atto notarile (nella specie consenso ad iscrizione ipotecaria), per essere qualificato come titolo esecutivo, “relativamente all’obbligazione di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva, e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell’atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce...”.
Invero, il contenuto dell’atto (riconoscimento di debito titolato, con riferimento alle condizioni di rapporto contrattuale) e la forma pubblica con apposizione della formula esecutiva da parte del Notaio, soddisfa i requisiti dell’art. 474 n. 3 c.p.c., che recita: “Sono titoli esecutivi …3) gli atti ricevuti da notaio a da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.
Inoltre, tali elementi, forniscono il grado di certezza necessario e sufficiente in ordine al sorgere del credito, ossia un fumus boni iuris del diritto del creditore procedente, a fronte del quale diritto e giurisprudenza attribuiscono al creditore una posizione di “preminenza” rispetto al debitore, consentendogli di attivare l’esecuzione forzata sui beni di quest’ultimo.
Ciò supera anche la possibile questione che trattavasi di mutuo condizionato, quindi non azionabile con il titolo costituito dal rogito notarile, in quanto nell’atto medesimo si dava invece atto della contemporanea messa a disposizione della somma data a mutuo, e dopo la accensione della ipoteca erogabile al mutuatario, sul conto corrente dello stesso ufficiale rogante (vedi quietanza di versamento del 1.10.2004); sulla possibile questione della nullità parziale ex artt.1325 e 1346 c.c. del contratto di mutuo per la sua atipicità ed indeterminatezza, poiché “il contratto o è di risparmio edilizio o è di mutuo fondiario; l’art. 38 TUB al quale il contratto fa espresso riferimento non disciplina affatto l’ipotesi di risparmio edilizio”: la stessa è destituita di pregio giuridico per i seguenti motivi.
In tal senso, la denominazione stessa del contratto, ossia, o “Mutuo fondiario per la casa d’abitazione (mutuo immediato) con estinzione mediante contratto di Risparmio Edilizio e successivo mutuo d’assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio”, chiarisce la commistione di più negozi.
Il Tribunale ha ritenuto valide le ragioni dell’opposta che correttamente ha richiamato, quale fonte normativa applicabile al caso di specie, Legge tedesca sul Risparmio Edilizio del 16.11.1972 e successive modifiche nonché le Condizioni Generali riferite al Contratto di Risparmio Edilizio (che le parti con clausola sottoscritta ed approvata specificamente hanno voluto applicabile alla fattispecie) ex art.33 legge sul d.i.p., e che è valida nel nostro ordinamento laddove il tipo contrattuale e la disciplina prescelta non sia violativa di norme di ordine pubblico, che nella specie non si ravvisano; anche la commistione della causa di due diversi tipi negoziali, risparmio e finanziamento, non ne comporta la nullità, attesa la ricorrenza dei requisiti generali ex art.1322 c.c.
Alla luce di ciò, il Giudice ha rigettato l’opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: VALIDO AL FINE DI RIPIANARE PREGRESSA ESPOSIZIONE DEBITORIA
NON È UN MUTUO DI SCOPO: LECITO PER RIPIANARE I DEBITI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
MUTUO: L’ATTORE DEVE DIMOSTRARE LA NULLITÀ DEI FINANZIAMENTI PER “COLLEGAMENTO FUNZIONALE”
LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE, PROPRIO IN RAGIONE DELLA SUA PROVENIENZA, NON PUÒ RIVESTIRE ALCUNA PORTATA PROBATORIA
Ordinanza | Tribunale di Sciacca, Pres. Tricoli – Rel. Fusaro | 25.02.2020 | n.1287
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