ISSN 2385-1376
Testo massima
Il contratto di mutuo ha natura di contratto reale, cioè di contratto che si perfeziona esclusivamente con la consegna materiale del denaro. Ne consegue, pertanto, che in mancanza di qualsivoglia erogazione da parte della banca ed in assenza di contratto scritto, sottoscritto dai potenziali clienti nel rispetto della previsione di cui all’art 117 T.U.B., deve escludersi il perfezionamento della fattispecie contrattuale de qua.
Nell’ipotesi di diniego di erogazione di un mutuo, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale dell’istituto di credito, è necessario che tra le parti siano in corso trattative, che queste siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo, che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Le trattative ingiustificatamente interrotte cui può conseguire azione risarcitoria, sono quelle nel corso delle quali le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto. Ad ogni modo, vertendosi nell’ambito di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spetta alla parte che assuma l’illegittimità del recesso, enunciarne le ragioni e fornirne la prova nel caso concreto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Piacenza, con la sentenza depositata in data 17.11.2015.
Il provvedimento in commento è stato emesso all’esito di una complessa vicenda, nell’ambito della quale un imprenditore, interessato ad avviare una nuova attività in ambito sanitario, intavolava complesse trattative e stilava, d’intesa con altri investitori, un apposito programma imprenditoriale. Al fine di realizzare detto programma, l’imprenditore si attivava per verificare la disponibilità degli istituti di credito ad erogare due finanziamenti. A fronte di tale richiesta, la banca manifestava inizialmente la possibilità che il finanziamento venisse erogato ad una costituenda società, tanto da chiedere il versamento dell’importo di Euro 300.000,00, da vincolare a garanzia del mutuo richiesto.
A ridosso della data fissata per l’espletamento della prima delle operazioni programmate, la banca comunicava l’impossibilità di erogare il finanziamento, provvedendo a restituire subito le somme ricevute in pegno.
Sulla scorta di tale ricostruzione fattuale, l’imprenditore conveniva in giudizio l’istituto di credito, deducendo la violazione dell’obbligo di erogare un finanziamento già perfezionato, ovvero dell’impegno di procedere a tale erogazione, essendo intercorso tra le parti quantomeno un preliminare di mutuo. In subordine, invocava la responsabilità precontrattuale della stessa banca per ingiustificata interruzione delle trattative coltivate per molto tempo, essendo nel frattempo insorta nell’attore la ragionevole aspettativa di perfezionamento dell’accordo.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale contestava ogni avverso addebito.
Il Tribunale ha radicalmente disatteso ciascuna delle doglianze attoree, condannando altresì l’istante al pagamento delle spese di lite in favore dell’istituto di credito convenuto.
Preliminarmente, il provvedimento de quo ha escluso che nella fattispecie in esame potesse invocarsi il perfezionamento del (richiesto) contratto di mutuo, nonostante il versamento della garanzia pignoratizia richiesta dalla banca, attesa la natura reale e non obbligatoria del contratto in narrativa e mancando, nel caso di specie, l’elemento della dazione del denaro. Ad analoghe conclusioni è pervenuto il Tribunale, “con riferimento alla prospettata violazione di accordi contrattuali conclusi con riferimento non già ad un contratto di finanziamento, ma ad un preliminare di mutuo“, non avendo l’attore fornito “prova di sorta in ordine ad un intervenuto consenso tra le parti in virtù del quale la banca si sarebbe impegnata a corrispondere in un momento successivo il finanziamento in questione, attestando, al contrario, l’iter dell’istruttoria
mai approdata ad accordo di sorta, non avendo la banca mai deliberato finanziamento di sorta“.
Quanto alla dedotta responsabilità della banca per condotta contraria ai generali principi di correttezza e buona fede, avendo cioè generato nell’attore la fallace aspettativa dell’erogazione della somma richiesta, il Tribunale ha appurato che “l’attore nulla ha provato a riguardo, non avendo prodotto documenti attestanti esborsi affrontati inutilmente, ad esempio per spese di Notaio, avendo anzi la convenuta di sua spontanea iniziativa provveduto anche a non addebitare i maggiori costi derivati dalla vendita dei Titoli ad un prezzo differente“.
In conclusione, esclusa la configurabilità tanto di un contratto di mutuo, quanto del relativo preliminare, il provvedimento in commento ha altresì ritenuto non provata la domanda risarcitoria connessa alla presunta responsabilità precontrattuale della banca convenuta, rigettando in toto le domande attoree.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 17/2015