Segnalata dall’avv. Fernando Pes del foro di Sassari
L’art. 117 TUB sancisce la nullità del contratto o delle singole clausole nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG e non in caso di violazione dell’ISC, la cui omessa o non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto, ciò in quanto l’ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall’art. 9 sezione II capitoli 1 titolo X delle predette istruzioni della Banca d’Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall’art. 3 sezione III, tanto che anche l’eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento.
Il giudizio di usurarietà degli interessi moratori rapportato al tasso soglia determinato sul TEGM non può essere condivisibile: se dal punto di vista logico matematico potrebbe in astratto condidersi, tale raffronto non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico per il carattere “privato” del tasso di riferimento preso in esame per il raffronto, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini “oggettivi” dell’interesse usurario.
Se si dovesse opinare per l’ammissibilità di tale raffronto il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti. Pertanto a oggi la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori non può che essere circoscritta alla dimensione “soggettiva” dell’usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell’istituto.
La c.d. penale per anticipata estinzione del mutuo costituisce un costo eventuale che il cliente corrisponde alla banca per remunerarla degli interessi corrispettivi che, a seguito del recesso, non le dovranno essere più corrisposti e pertanto non può essere annoverata tra i costi dell’operazione sottoposti al vaglio di usurarietà ai sensi dell’art. 644 c. 4 c.p..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Tempio di Pausania, Giudice Carlo Barile, con la sentenza n. 118 del 20.09.2017.
Nella fattispecie esaminata una Società S.r.l ed i fideiussori convenivano in giudizio una Banca proponendo opposizione avverso l’atto di precetto con cui gli veniva intimato di pagare una somma di denaro in forza di un contratto di mutuo fondiario risolto in via stragiudiziale per inadempimento della parte mutuataria.
Gli attori lamentavano quale prima doglianza che la Banca che l’ISC dichiarato fosse inferiore al TAEG reale verificato secondo le istruzioni della Banca d’Italia e che fosse necessario ricontabilizzare il dare/avere tra le parti per stabilire l’effettivo credito maturato alla data di verifica.
Quale seconda doglianza, parte attrice sosteneva la nullità per usura delle clausole di estinzione anticipata e del tasso nominale di mora, sostenendo che per l’effetto non fossero dovuti interessi sul mutuo con la conseguente inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione da parte della Banca.
Infine, quale terza doglianza deduceva che non essendo intervenuta alcuna decadenza dal beneficio del termine, i due contratti di mutuo non fossero titoli idonei all’esecuzione e che l’atto di precetto fosse nullo per oggetto indeterminato e indeterminabile non essendo stati indicati i criteri per la formazione del credito precettato.
Si costituiva la Banca che prendendo specifica posizione su ogni eccezione di parte opponente, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice ha affrontato preliminarmente le eccezioni di parte attrice sulla nullità del precetto e sull’esigibilità del credito ritenendo che in riferimento all’indeterminatezza di questo, l’art. 480 c.p.c. non richiede ai fini della validità del precetto l’esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione dell’ammontare della somma precettata.
Il Giudicante poi ha rilevato che le parti stipularono un contratto di mutuo fondiario contenente nel capitolato allegato una clausola, in forza della quale, le parti avevano pattuito che in caso di inadempimento, anche relativo al mancato pagamento di una rata, la Banca potesse ritenere la parte decaduta dal beneficio del termine concessole e che l’istituto di credito fosse legittimato a risolvere ipso iure il contratto senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.
Il Giudice sardo ha statuito che data l’applicazione ai contratti di mutuo contestati della disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.) non si potesse applicare la normativa speciale prevista all’art. 40 del T.U.B.; pertanto, considerato il verificarsi del ritardato pagamento da parte delle attrice, l’invocata risoluzione contrattuale era legittima.
Il Tribunale in merito alla prima doglianza di parte attrice ha affermato che i contratti di finanziamento contestati riportavano l’indicazione dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento, nonché l’indicazione puntuale dell’ISC, del quale il Giudice ha sottolineato la mera funzione informativa, deducendo che una mancata o non puntuale valorizzazione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico laddove al cliente siano stati forniti i dati per individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento.
Il Giudicante ha rilevato in particolare che sulla base di quanto disposto dall’art. 117 TUB comma 4, 6. 7. la nullità del contratto o delle singole clausole viene espressamente sanzionata nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell’ISC, la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto.
In merito alla terza doglianza di parte attrice il Tribunale ha rilevato che f ad oggi non sia possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori poiché non c’è un tasso soglia cui rapportarli che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare; pertanto, ha specificato che sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori non può che essere circoscritta alla dimensione “soggettiva” dell’usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell’istituto.
Il Giudice, infine, in merito all’usurarietà della clausola di estinzione anticipata ha rilevato che la c.d. penale è un costo eventuale che di fatto sostituisce dal punto di vista economico gli interessi corrispettivi che, a seguito del recesso, non dovranno essere più corrisposti alla banca, per tale motivo essa non può essere annoverata tra costi dell’operazione ai sensi dell’art. 644 c. 4 c.p..
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale si è pronunciato per il rigetto dell’opposizione con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ISC MUTUO: L’EVENTUALE OMISSIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN REQUISITO TASSATIVO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni | 02.05.2017 | n.472
USURA: PENALE PER INADEMPIMENTO IRRILEVANTE AI FINI DEL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA
SI TRATTA DI UNA VOCE DISOMOGENEA RISPETTO A QUELLE RILEVANTI EX LEGE 108/96
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
USURA: IMPOSSIBILE ATTRIBUIRE RILEVANZA AGLI INTERESSI MORATORI
In caso di tasso eccessivo, come per le clausole penali, opera la riduzione giudiziale
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Paolo Catallozzi | 07.05.2015 |
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