Provvedimento segnalato dall’Avvocato Ascanio Amenduni del foro di Bari con nota di accompagnamento
Nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma II, c.c., agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerando che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale. Pur volendo ammettere l’usurarietà del mutuo per effetto della sommatoria tra costo della polizza e l’interesse di mora, il mutuo non diverrebbe affatto gratuito.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Trani, Giudice Roberta Picardi, con la sentenza n. 516 del 27.02.2019.
Con atto di citazione, un mutuatario ha convenuto in giudizio la banca con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo fondiario, chiedendo di considerare il mutuo usurario, di delibare che l’istituto di credito abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo e di ritenere gli interessi illegittimamente pagati per cui da restituirsi.
Si è costituita in giudizio la banca, allegando che il mutuo è stato estinto anticipatamente e che alcun interesse di mora è stato corrisposto, concludendo quindi per il rigetto di tutte le domande.
Il Giudice ha ritenuto di non dover accogliere le doglianze del mutuatario, che ha condannato alla rifusione delle spese.
Circa la declaratoria di nullità parziale del mutuo per violazione della normativa in tema di usura, l’Organo giudicante si è uniformato alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 27442/2018, con cui si è ribadito che “l’art. 2 L. 108/96 che, come è noto vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista, s’applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione di un capitale o della dilazione di un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.) e tanto perché ambedue costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente. Il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento”.
Nel caso di specie è stato rilevato che il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio, ciascuno di per sé considerato, sono entrambi contenuti nei limiti della soglia e ciò che ne comporta il superamento è la sommatoria fra gli stessi, ovvero la sommatoria dell’incidenza percentuale del costo della polizza assicurativa al tasso dell’interesse di mora. Pertanto, non essendo consentita la sommatoria fra le due tipologie di tasso di interesse, il mutuo è da considerarsi essere sempre stato in regolare ammortamento.
Nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, co. 2, c.c., agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, dato che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi. Pur volendo ammettere l’usurarietà del mutuo per effetto della sommatoria tra costo della polizza e l’interesse di mora, quanto disposto dalla Suprema Corte non permetterebbe comunque di far diventare il mutuo a titolo gratuito.
Per tale ragioni il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA VERIFICA SI ESTENDE AGLI INTERESSI DI MORA MA NON COMPORTA LA GRATUITÀ TOUT COURT DEL MUTUO
L’APPROFONDIMENTO DELLA SUPREMA CORTE, TRA CONTRADDIZIONI E LACUNE ERMENEUTICHE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. terza civile, Pres. Frasca – Rel. Rossetti | 30.10.2018 | n.27442
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-verifica-si-estende-agli-interessi-di-mora-ma-non-comporta-la-gratuita-tout-court-del-mutuo
USURA: LA NULLITÀ EX ART. 1815 C.2 C.C. COLPISCE UNICAMENTE LA CLAUSOLA CONCERNENTE GLI INTERESSI MORATORI
LA MAGGIORAZIONE STABILITA CONTRATTUALMENTE PER I CASI DI RITARDATO PAGAMENTO È PARI A 2,1 PUNTI PERCENTUALI
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-nullita-ex-art-1815-c-2-c-c-colpisce-unicamente-la-clausola-concernente-gli-interessi-moratori
USURA: TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO NON POSSONO MAI ESSERE APPLICATI CONGIUNTAMENTE
IN PRESENZA DI UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IL DEBITORE NON PUÒ INVOCARE LE SANZIONI EX ART. 1815 C.C.
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 07.01.2019 | n.29
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-tasso-moratorio-e-corrispettivo-non-possono-mai-essere-applicati-congiuntamente
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