Ai fini dell’integrazione della violazione della legge, non è sufficiente la mera previsione contrattuale, occorrendo che il tasso di mora, di cui si deduca l’usurarietà, sia stato effettivamente applicato. Diversamente, ove la clausola negoziale relativa alla mora non abbia ricevuto attuazione, avendo il mutuatario puntualmente onorato le rate del finanziamento, l’astratta usurarietà della pattuizione non potrebbe giustificare l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c.. Infatti, il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare l’intermediario, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa anti usura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata.
Mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto, il medesimo discorso non può farsi per la mora. Per valutare l’eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si atteggia in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell’adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l’incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l’importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.
Questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con la sentenza n. 5284 pubblicata il 23 luglio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: sempre dovuti gli interessi corrispettivi
La sanzione di nullità va circoscritta esclusivamente agli interessi moratori
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi | 24.07.2020 | n.5295
USURA: legittimità dell’anatocismo praticato agli interessi di mora
Non si sostituiscono agli interessi corrispettivi, né si cumulano ad essi
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 21.07.2020 | n.528
USURA BANCARIA: SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA NULLITÀ DELLA CONVENZIONE RIGUARDANTE GLI INTERESSI DI MORA NON È RILEVANTE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237
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