Provvedimento segnalato dall’ Avv. Urbano Fabio Cardarelli del foro di Napoli
L’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di “procedimento negoziale indiretto”, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione di un precedente debito chirografario.
Il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito.
Lo strumento ex artt. 38 e ss del T.U.B. può essere utilizzato in termini generali ed astratti, posto che il concetto di finanziamento può ritenersi idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.
In ipotesi di precetto intimato in forza di decreto ingiuntivo è prescritta dall’art. 654 c.p.c. la menzione del provvedimento che ha apposto la formula esecutiva, atteso che, in tal senso, l’art. 41 TUB esclude l’obbligo della previa notifica del contratto di mutuo fondiario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta con la sentenza n. 1661 del 14.06.2017.
Nella fattispecie in esame, dei fideiussori di una società mutuataria, convenivano in giudizio una Banca mutuante, e promuovendo opposizione al precetto – per l’omessa notifica e la mancata apposizione della data della formula esecutiva, eccepivano l’esistenza di un collegamento funzionale – causale tra contratto di mutuo ed estinzione degli affidamenti aperti sul c/c acceso dalla società fideiubente.
In particolare, i fideiussori – precisando che il mutuo fondiario era stato stipulato al fine di ripianare l’esposizione debitoria di detta società nei confronti della Banca, lamentavano la simulazione relativa del contratto di mutuo, la nullità dello stesso per indeterminatezza dell’oggetto, e per omessa indicazione del TAE, l’usurarietà del tasso applicato, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l’illegittima applicazione sul conto corrente bancario della CMS.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca, e contestando la fondatezza della pretese attoree in fatto e in diritto, eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Reggio Emilia, facendo leva sulla previsione contrattuale di cui all’art. 26 individuante, espressamente, la competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia per qualunque controversia nascente dal contratto, e derogando, quindi, alla generale disciplina prevista in tema di competenza.
Il Giudice, quanto al motivo di opposizione con il quale i fideiussori assumono il carattere simulato del mutuo fondiario, ha rigettato le eccezioni in tal senso promosse, ritenendo che l’assunto non sia stato dimostrato stante la mancata prova del carattere meramente apparente dell’operazione realizzata.
Nel merito, il Tribunale – premettendo che la nullità/inefficacia conseguente alla simulazione discenda dal fatto che il negozio stipulato non sia in realtà effettivamente voluto dai contraenti, sicché viene a mancare uno dei requisiti necessari del negozio stesso: ovverosia, la volontà dei contraenti, atteso che quella formalizzata nell’accordo stipulato è meramente apparente e si scontra con la volontà effettiva diversa – ha specificato che l’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo potendo anche integrare una fattispecie di “procedimento negoziale indiretto”, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione di un precedente debito chirografario.
Parimenti infondato è stato considerato dal Giudicante il motivo di opposizione con il quale gli attori hanno assunto l’assenza della causa di finanziamento e la conseguente nullità del contratto azionato, quale titolo esecutivo, e conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha specificato che, il contratto di mutuo fondiario non configura un mutuo di scopo.
In particolare, il Giudice ha considerato che lo strumento ex artt. 38 e ss del T.U.B. ben può essere utilizzato in termini generali ed astratti, posto che il concetto di finanziamento può ritenersi idoneo a ricomprendere non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile, ritenendo quindi che il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito.
Quanto alla pretesa usurarietà degli interessi applicati, il Giudice ha ritenuto erronea ed illegittima la possibile di procedere – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura – alla sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, nonché della commissione di estinzione anticipata, evidenziando come gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata abbiano una funzione del tutto differente e non omogenea.
Infine, parimenti infondata e stata considerata dal Giudice l’opposizione al precetto specificando che solo in ipotesi di precetto intimato in forza di decreto ingiuntivo è prescritta dall’art. 654 c.p.c. la menzione del provvedimento che ha apposto la formula esecutiva considerando, inoltre, che l’art. 41 TUB esclude l’obbligo della previa notifica del contratto di mutuo fondiario.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale, dichiarava l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Reggio Emilia, rigettava le domande attoree, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: LECITO PER RISRUTTURARE PRECEDENTI DEBITI DI CONTO CORRENTE
LA DATIO REI SI PERFEZIONA CON L’ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma | 23.11.2015 |
MUTUO FONDIARIO: PUÒ ESSERE DESTINATO AD ESTINGUERE PREGRESSA ESPOSIZIONE
LA DESTINAZIONE DELLE SOMME COMPROVA CHE IL CONTRATTO SIA EFFETTIVAMENTE VOLUTO DALLE PARTI
Decreto | Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri | 06.05.2015 |
MUTUO FONDIARIO: È LECITO IL CONTRATTO STIPULATO PER SANARE DEBITI PREGRESSI VERSO LA BANCA MUTUANTE
NON È UN MUTUO DI SCOPO E NON IMPONE UNA SPECIFICA DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO
Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Stefania Antico | 05.06.2016 | n.1244
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