La mancata o inesatta indicazione del c.d. ISC/TAEG in un contratto di finanziamento non determina di nullità del tasso per indeterminatezza ex art. 117, 6° co. TUB. In tema di ISC, si rileva che l’obbligo di esplicitazione dell’indicatore è stato introdotto dall’art. 9 della delibera CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d’Italia la selezione delle operazioni finanziarie interessate dal dovere informativo e l’individuazione delle modalità di calcolo.
L’indice, sebbene sia calcolato attraverso il medesimo procedimento utilizzato per la determinazione del TAEG, è disciplinato, diversamente da quest’ultimo, da una norma di fonte regolamentare, sicché, nell’ipotesi in cui sia specificato erroneamente o non sia specificato, non è possibile applicare il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB, stante la mancanza di una apposita disposizione normativa.
Infatti, il comma 7 dell’art. 117 TUB disciplina il caso in cui non sia previsto in contratto il tasso debitore e l’ISC non è un tasso debitore ma solo un indice equivalente, privo di valore negoziale e con finalità meramente informativa, mentre il comma 6 dell’art. 117 TUB è inapplicabile, poiché riferito alle nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati in ogni filiale mediante i fogli informativi di cui all’art. 116 TUB.
In conclusione, il mancato adempimento dell’obbligo di inserimento di un corretto ISC nel rapporto negoziale può generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria dell’istituto bancario, con conseguente diritto del mutuatario di ottenere il ristoro del pregiudizio subito, nella circostanza in cui sia dimostrata la perduta possibilità di stipulazione di un negozio economicamente più vantaggioso.
Tale soluzione deve ritenersi coerente con la ratio dell’istituto analizzato. Infatti, considerata la natura informativa dell’ISC avente ad oggetto l’esplicitazione in termini percentuali del costo annuo del credito, in caso di errata o mancata indicazione dell’indice, il pregiudizio eventualmente subito dal cliente si sostanzia nella perduta possibilità di conclusione di un negozio di mutuo per lui maggiormente conveniente.
In altre parole, il potenziale nocumento patrimoniale subito dall’interessato consiste nella differenza tra il costo del negozio stipulato e quello che avrebbe concluso nella circostanza in cui avesse avuto reale contezza del valore economico dell’operazione finanziaria. Invero, l’ISC non costituisce tecnicamente una pattuizione negoziale ma rappresenta semplicemente una sintesi del costo complessivo del finanziamento derivante dalle singole pattuizioni contrattuali. Da ciò consegue che l’errata indicazione dell’indice o la sua omessa esplicitazione non altera il consenso del mutuatario in riferimento alle singole obbligazioni assunte ma genera una scorretta percezione della realtà. Il danno risarcibile, pertanto, è causalmente riconducibile alla suddetta errata percezione e presuppone l’allegazione e la dimostrazione che il mutuatario, qualora avesse conosciuto la corretta percentuale del costo annuo del credito, avrebbe concluso un differente negozio complessivamente più vantaggioso.
Tale pregiudizio va concretamente allegato e provato dalla parte che lo invochi.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Cremona, in persona del Giudice Daniele Moro, con sentenza n. 348 del 6 luglio 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020
MUTUO – DIVERGENZA ISC/TAEG: NON È CAUSA DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
LA MANCATA O ERRATA INDICAZIONE HA COME CONSEGUENZA LA MERA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Roma Giudice Fausto Basile | 11.07.2019 | n.14742
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