Ove in un contratto di mutuo siano indicati tutti gli elementi da cui desumere il costo del finanziamento e che quindi concorrono alla formazione dell’ISC anche se lo stesso non è espressamente indicato, tale omissione non comporta l’invalidità del negozio, posto che costituendo l’ISC al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, l’omessa indicazione nel contratto di tale indicatore non ne inficia la validità in quanto ma non costituisce un elemento tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Anche nel caso in cui il mutuo ipotecario venga stipulato per ripianare esposizioni pregresse, anche con l’Istituto mutuante (c.d. ristrutturazione finanziaria) non quest’ultimo non può essere dichiarato nullo per frode alla legge; anzi è un negozio meritevole di tutela in quanto consente di coniugare l’interesse del debitore-mutuatario di ottenere che il debito venga “spalmato” su un periodo più lungo e, normalmente, a costi decisamente inferiori con quello dell’Istituto di credito che, a fronte di una ristrutturazione del debito, ottiene una garanzia reale che non assisteva il debito originario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli con l’ordinanza del 19.07.2017.
Nella fattispecie ivi esposta un mutuatario conveniva in giudizio una Banca eccependo la nullità del contratto di mutuo precedentemente stipulato con l’Istituto creditizio sul presupposto della mancata indicazione dell’ISC.
In via riconvenzionale, l’attore, chiedeva, altresì, la dichiarazione di nullità dello stesso ex art 1418 c.c. per essere stato il mutuo concesso per estinguere pregresse esposizioni debitorie di natura chirografaria, così facendo acquisire alla Banca una prelazione ipotecaria.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, poichè non provata.
Il Giudicante ha ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui il contratto di mutuo deve essere considerato nullo in mancanza della indicazione dell’ISC stante la disposizione di cui all’art. 117 comma VIII del TUB, posto che costituendo l’ISC al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, l’omessa indicazione nel contratto di tale indicatore non ne inficia la validità in quanto ma non costituisce un elemento tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
In particolare, il Giudice ha chiarito che ove nel contratto sia indicati tutti gli elementi da cui desumere il costo del finanziamento e quindi concorrono alla formazione dell’ISC anche se lo stesso non è espressamente indicato tale omissione non può rilevare ai fini della validità del negozio.
Il Tribunale, quanto all’asserita nullità del contratto di mutuo per violazione dell’art. 1418 c.c. ha ritenuto infondata tale eccezione chiarendo che il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui all’art. 38 e ss. TUB non è mutuo di scopo, e quindi la destinazione della somma mutuata a determinate finalità non è elemento essenziale dello stesso.
Nel merito il Giudicante ha spiegato che anche nel caso in cui un contratto di mutuo ipotecario venga stipulato per ripianare esposizioni pregresse, anche con l’Istituto mutuante (c.d. ristrutturazione finanziaria) ciò non ne comporta la nullità per frode alla legge ed anzi è un negozio meritevole di tutela in quanto consente di coniugare l’interesse del debitore-mutuatario di ottenere che il debito venga “spalmato” su un periodo più lungo e, normalmente, a costi decisamente inferiori con quello dell’Istituto di credito che, a fronte di una ristrutturazione del debito, ottiene una garanzia reale che non assisteva il debito originario.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DIVERGENZA ISC-TAEG: ESCLUSA NULLITÀ DEL CONTRATTO/CLAUSOLE EX ART. 125 TUB
IL PREDETTO “INDICATORE” NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.3
ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA
NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183
USURA: ERRATA SOMMATORIA TASSI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
I RITARDI SALTUARI NON FANNO AUMENTARE IL TASSO ONNICOMPRENSIVO PAGATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili | 07.11.2017 | n.11181
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