Provvedimento segnalato dal Dott. Nicola Maria Matonti
L’omessa specificazione nel contatto di mutuo dell’indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Non è considerato nullo il contratto di mutuo fondiario privo dell’indicatore sintetico costo, ancorché stipulato dopo l’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, n. 10688, atteso che l’ISC assolve ad una funzione di pubblicità e di informazione precontrattuale, pertanto, qualora nel contratto sia riportati i tassi di interesse e gli oneri economici il cliente può determinare attraverso questi ultimi il costo complessivo dell’operazione senza dover necessariamente far riferimento all’ISC.
La commissione di anticipata estinzione del mutuo, integrando un onere meramente eventuale, destinato a generarsi solo a seguito dell’esercizio di una facoltà concessa al cliente, non costituisce una forma di remunerazione collegata all’erogazione del credito, sicché, al pari degli interessi moratori, non può concorrere a determinare il tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio con l’ordinanza del 05.06.2017.
Nella fattispecie in esame, un mutuatario propone opposizione all’esecuzione al fine di accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario, precedentemente stipulato con l’Istituto credito, posto a fondamento della procedura espropriata instaurata a suo danno, eccependo la mancata indicazione dell’indicatore sintetico di costo, nonché l’applicazione di tassi di interesse usurari.
Si costitutiva la Banca, contestando la fondatezza dell’opposizione, chiedendo il rigetto con condanna alle spese legali.
Il Giudice dell’Esecuzione, quanto alla mancata indicazione dell’ISC, ha ritenuto infondate le doglianze formulate dal debitore opponente circa la conseguenziale nullità, precisando, nel merito, che il contenuto negoziale il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del procedimento espropriativo fosse stato stipulato dopo l’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. n.10688/2003 e delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia, la mancanza dell’indicatore sintetico di costo non ne avrebbe comunque determinato la nullità;
In particolare, il Giudice dell’Esecuzione, ricordando in via preliminare – che l’obbligo di riportare nei contratti di mutui l’indicatore sintetico di costo e di unirvi il documento di sintesi è stato introdotto con la delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, n. 10688, ha, tuttavia, chiarito che l’omessa specificazione nel contatto di mutuo dell’indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest’ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, atteso che, lo stesso assolve ad una funzione di pubblicità e di informazione precontrattuale, in quanto, qualora nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici il cliente può determinare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento attraverso questi ultimi.
Quanto all’asserita usurarietà dei tassi applicati, il Tribunale ha ritenuto parimenti infondata tale doglianza, chiarendo nel merito che gli interessi moratori non sono inclusi nel TAEG.
Sul punto, il Giudice dell’Esecuzione ha argomentato precisando in primo luogo che gli interessi moratori, – quali oneri eventuali – non possono essere inclusi nel calcolo del TAEG ai fini della verifica del superamento del TSU, e per la medesima ratio, anche la commissione di anticipata estinzione del mutuo, integrando un onere meramente eventuale, destinato a generarsi solo a seguito dell’esercizio di una facoltà concessa al cliente, non costituisce una forma di remunerazione collegata all’erogazione del credito, sicché, al pari degli interessi moratori, non può concorrere a determinare il tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento.
Alla luce delle dette argomentazioni, il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione, con condanna alla refusione delle spese di lite, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicarti in rivista:
ISC MUTUO: L’EVENTUALE OMISSIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN REQUISITO TASSATIVO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni | 02.05.2017 | n.472
MUTUO: L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON NE INFICIA LA VALIDITÀ
TANTO OVE DAL CONTENUTO NEGOZIALE SIA ALTRIMENTI DESUMIBILE IL COSTO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 31.01.2017 |
MUTUO – ISC: HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA E NON È ASSOGGETTABILE ALLA DISCIPLINA EX ART. 117, COMMA SESTO, T.U.B.
NON PUÒ CONSIDERARSI UN “TASSO” AL PARI DEI TASSI D’INTERESSE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 04.10.2016 | n.2724
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