ISSN 2385-1376
Testo massima
“In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto“.
Questo il principio espresso a chiare lettere dal Tribunale di Siena, Giudice Unico dott. Stefano Caramellino con sentenza del 17.07.2014.
La decisione cui giunge l’adito Giudicante trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo in cui gli opponenti (debitore principale e garante) lamentavano la nullità del mutuo per contrasto con il divieto di anatocismo, sostenendo che il piano di ammortamento cosiddetto alla francese si fonderebbe su una formula attuariale produttiva di interessi composti che per un verso renderebbe incerta l’indicazione numerica del tasso di interesse, per altro verso si tradurrebbe in un computo degli interessi sugli interessi precedentemente maturati.
Con un percorso logico e argomentativo il dott. Caramellino chiarisce, con una vera e propria lezione di diritto economico, il funzionamento dell’ammortamento alla francese ben precisando che nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
In particolare, la rata di ammortamento è composta da due parti:
– la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
– la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito;
di tali quote componenti la rata, SOLO LE QUOTE CAPITALE VANNO AD ESTINGUERE IL DEBITO, GENERANDO DI RATA IN RATA UN DEBITO RESIDUO SEMPRE MINORE, SU CUI SI CALCOLANO GLI INTERESSI CHE IL MUTUATARIO PAGA CON LA RATA SUCCESSIVA.
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui essendo la quota interesse comunque decrescente la quota capitale è invece crescente).
Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono:
1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
3) il numero dei periodi di pagamento.
La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell’unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d’interesse y) con quel determinato numero (z) di pagamenti periodici costanti.
In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali:
il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l’ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l’estinzione dell’intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all’importo originario del prestito), nonché, dall’altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Secondo il metodo dell’ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l’ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi:
1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all’ultima rata.
Orbene, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore a quelli legittimati, nel caso di morosità, dal combinato disposto degli artt. 120 comma 1 bis d.lgs. 385/1993 e 3 delibera CICR 9 febbraio 2000.
Il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall’applicazione della formula matematica sopra citata.
Ne consegue, altresì, che neppure può configurarsi la violazione dell’art. 1284 cod. civ.
Infatti in assenza di alcuna capitalizzazione vuoi palese vuoi occulta non si rinviene alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
In altri termini, la maggiore o minore convenienza per il mutuatario del metodo di ammortamento c.d. all’italiana (che richiede al mutuatario maggiori flussi di liquidità in corrispondenza dei primi pagamenti) anziché alla francese (che presuppone flussi di liquidità costante) è questione di convenienza economica dell’operazione, insindacabile sotto i profili dedotti.
Ne consegue che l’opposizione avverso il decreto già esecutivo, viene integralmente rigettata.
Tale pronuncia, di per sé esastuva, si colloca nell’ambito delle più recenti pronunce di merito che confermano la assoluta e piena legittimità di tal tipo di mutuo; non da ultimo si segnalano le seguenti decisioni già oggetto di pubblicazione sulla rivista:
Testo del provvedimento
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