È inaccoglibile la ripetizione del “diritto di stipula”, in caso di scioglimento anticipato del vincolo negoziale, non potendolo ritenere assimilabile ad una penale e privo di giustificazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, con la sentenza n. 645 dell’11 maggio 2020, con la quale è stato smentito quanto reiteratamente sostenuto dall’arbitro bancario, successivamente alla decisione n. 673 del 5 aprile 2011.
Un cliente agiva in giudizio contro la BANCA con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario, proponendo una pluralità di domande tra cui la domanda relativa all’illegittimità della commissione cd. “diritto di stipula”, pari all’1% del capitale mutuato, da distrarsi all’atto dell’erogazione delle somme, riconosciuta in favore dell’ente finanziatore, non restituita in caso di scioglimento anticipato del vincolo, in quanto assimilabile ad una penale e priva di giustificazione causale.
Resisteva la Banca che osservava che detto pagamento era “previsto al momento della conclusione del contratto di risparmio edilizio che è il contratto (prima fase) con il quale il cliente si impegna ad effettuare versamenti mensili per un periodo di tempo stabilito al fine di accumulare risparmi per il successivo acquisto della propria unità abitativa tramite un mutuo (fase seconda) a tasso agevolato”.
Sul punto il Tribunale osservava che “il diritto di stipula, in conformità al programma contrattuale voluto dalle parti, nell’accesso al quale trova tout court la propria giustificazione causale, sicché non può in alcun modo essere equiparato alla clausola penale di cui all’art. 1382 c.c. che è la clausola con la quale le parti convengono di predeterminare la misura del risarcimento del danno per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, tenuto conto che, nel caso del diritto di stipula si è in presenza di un inadempimento”.
Infine, ulteriormente il Giudice riteneva l’inapplicabilità al diritto di stipula delle norme di cui all’art.120 bis e 120 ter del TUB.
L’art. 120 bis, infatti, prevedendo che “Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese” non si applica genericamente a tutti i contratti di durata, ovvero, a tutti quei contratti destinati ad avere un’esecuzione continuata o periodica (art. 133 c.c.) poiché “contratto di durata” e “contratto a tempo indeterminato” non sono sinonimi.
Del resto, se il legislatore avesse voluto intendere i primi, avrebbe usato il termine specifico di “contratti di durata” mentre si è riferito esclusivamente ai contatti a tempo indeterminato, dal novero dei quali vanno senz’altro esclusi quei contratti che pur prevedendo un’esecuzione continuata nel tempo, attraverso il pagamento di importi mensili, come il contratto di risparmio edilizio ed il contratto di finanziamento/mutuo immediato, prevedono una durata predeterminata e prevedibile.
L’art. 120 ter del Testo Unico Bancario, riferendosi esclusivamente ai contratti di mutuo, non si applica al diverso contratto di deposito a risparmio, ancorché nello stesso sia prevista, al raggiungimento del piano di accumulo, condizione sospensiva, la stipulazione del distinto contratto di mutuo al tasso promesso e per l’importo sottoscritto.
Ed ancora, il Giudice riteneva che dai medesimi argomenti si ricavasse altresì l’infondatezza della supposta nullità del contratto “per indeterminatezza della durata delle singole fasi del rapporto di mutuo”, tenuto conto che i contratti collegati al contratto di risparmio edilizio, quali il mutuo immediato e il mutuo di assegnazione “hanno una durata predeterminata e certa essendo il contratto di risparmio strutturalmente destinato ad estinguersi con l’assegnazione e l’erogazione del mutuo ed essendo il momento dell’assegnazione determinato fin dall’origine per l’ipotesi del rispetto da parte del cliente del concordato piano di risparmio”.
A tale pronuncia è seguita anche la sentenza del Tribunale di Mantova del 26/01/2021, n. 95/2021, Giudice Giorgio Bertola che parimenti riteneva “Quanto alla commissione di stipulazione essa è pienamente legittima non avendo affatto la funzione di una penale, quanto semmai il costo di aderire ad una particolare operazione commerciale, quale è quella del mutuo che in realtà include in una operazione ben tre contratti diversi finalizzati a consentire al cliente di auto crearsi una riserva di liquidità per colmare il gap necessario per poi ad accedere al mutuo fondiario”.
Conclusivamente gli arresti dei Tribunali di merito ritengono il “diritto di stipula” previsto nel contratto di risparmio edilizio, assolutamente legittimo, giustificato causalmente dalle previsioni contrattuali volute dalle parti, non assimilabile ad una penale e non ripetibile in caso di estinzione anticipata del rapporto.
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