In tema di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere – ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell’art. 1284, comma 3, c.c. – un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni, con la sentenza n. 347 del 29 settembre 2023, con la quale è stata affermata l’infondatezza delle argomentazioni attoree circa l’asserita indeterminatezza del tasso variabile come previsto nel contratto di mutuo.
Alla luce del principio espresso, il riferimento convenzionale al valore assunto dal prime rate ABI, nei termini di cui alla clausola ivi contemplata (sub art. 3), è stato considerato determinato o determinabile, in quanto controllabile in base a criteri oggettivi (quali, appunto, la media aritmetica semplice del valore assunto dal Prime Rate ABI nei sei mesi antecedenti arrotondato all’ottavo di punto più vicino ed aumentato di uno scarto pari a punti percentuali zero); inoltre, l’attore (mutuatario), risultava aver contratto il mutuo in discorso quale artigiano per finalità inerenti l’attività imprenditoriale o professionale svolta, dunque quale operatore economico ovvero come professionista. Sicché, appariva anche inverosimile che, in quanto tale, il medesimo avesse accettato per un decennio la clausola in discorso e quindi la relativa determinazione del tasso di interesse nonostante l’asserita indeterminatezza.
La domanda attorea è stata rigettata con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
MUTUO: È DETERMINABILE IL TASSO DI INTERESSI CON RINVIO A CRITERI ALTERNATIVI (IRS, EURIBOR, LIBOR)
É SUFFICIENTE IL RICHIAMO A CRITERI PRESTABILITI ED ELEMENTI ESTRINSECI, PURCHÉ OBIETTIVAMENTE INDIVIDUABILI
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Maria Magrì | 31.12.2022 | n.2834
MUTUO: È DETERMINABILE IL TASSO DI INTERESSI CON RINVIO A CRITERI ALTERNATIVI (IRS, EURIBOR, LIBOR)
É SUFFICIENTE IL RICHIAMO A CRITERI PRESTABILITI ED ELEMENTI ESTRINSECI, PURCHÉ OBIETTIVAMENTE INDIVIDUABILI
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Maria Magrì | 31.12.2022 | n.2834
MUTUO: L’USURA VA ACCERTATA SOLO SE È STATA EFFETTIVAMENTE APPLICATA LA MORA
MANCA L’INTERESSE AD AGIRE QUANDO IL RAPPORTO CONTRATTUALE SI È ESAURITO SENZA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Antonio Scortecci | 24.05.2022 | n.392
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