Ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, così da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione al patrimonio di quest’ultimo.
Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuatario crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, avvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Non può deporre in senso contrario a tale interpretazione la circostanza che, in via contestuale, quella medesima somma venga costituita in deposito infruttifero presso la banca, atteso che la costituzione in deposito infruttifero costituisce un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l’avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l’insorgere dell’obbligo restitutorio. Se il mutuatario non avesse ricevuto la disponibilità giuridica della somma mutuata non avrebbe potuto costituire quella stessa somma in pegno infruttifero (si può infatti costituire in deposito solo ciò che si è preventivamente conseguito). Il perfezionamento del mutuo non è condizionato allo svincolo della somma costituita come pegno irregolare infruttifero atteso che è l’effettiva iscrizione della garanzia ipotecaria a costituire una condizione per lo svincolo del pegno sulla somma già erogata a mutuo con la quietanza contestuale al rogito notarile che, in quanto tale, è pertanto un valido ed efficace titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 474, primo comma, e secondo comma, n. 3) c.p.c., come confermato dal rilascio del titolo con la formula esecutiva.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco, con sentenza n. 589 resa in data 23 ottobre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PEGNO ROTATIVO: opponibile ai terzi dal momento della registrazione del vincolo
La clausola di rotatività non ha carattere novativo ed è idoneo a salvaguardare la continuità del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Vincenza Agnese | 01.04.2019 | n.920
PEGNO IRREGOLARE: non è revocabile ex art. 67 L.F.
Non costituisce un pagamento di debiti liquidi ed esigibili
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino | 22.05.2018 | n.2209
MUTUO FONDIARIO: può essere utilizzato quale titolo esecutivo quando eroga direttamente il denaro
Occorre verificare se è stata trasmessa con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Cristiana Bottazzi | 22.10.2020 | n.1644
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