Il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. In tal senso, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Il predetto “indicatore” non ha, dunque, alcuna funzione o valore di “regola di validità” e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Non è configurabile allora, in ipotesi di divergenza, dell’indicatore la nullità comminata dall’art. 117, comma 8, TUB né può prefigurarsi una violazione del comma 4 dell’art. 117 TUB.
Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d’Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l’ISC nell’ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate, per l’appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell’apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia dall’art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto.
La vicenda ha riguardato un mutuatario e il suo fideiussore che hanno convenuto in giudizio una Banca, chiedendo la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori, nonché la gratuità del mutuo per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, comma 2, c.c. e, per l’effetto, la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ed oneri accessori per un importo pari a euro 28.709,20.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che il consulente di parte ha rilevato la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse ai sensi dell’art. 117 TUB per la divergenza tra il TAEG o ISC applicato rispetto a quello dichiarato nel contratto, con conseguente assenza di trasparenza.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande attoree chiedendone l’integrale rigetto.
Il Giudice, nell’affrontare le questioni attinenti l’omessa od errata indicazione dell’ISC ovvero la pretesa difformità tra ISC e TAEG concretamente applicato, ha ritenuto opportuno, ha evidenziato che, all’esito della consulenza tecnica, è stato accertato che l’ISC, vale a dire il costo effettivo dell’operazione sostenuto dal cliente, che altro non è che il TAEG, abbia superato il dato convenuto in contratto.
Invero, a parere del Giudicante, la violazione dell’obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell’ambito del più complesso ed unitario piano finanziario proposto all’investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche ad esempio dei collegati contratti di acquisto di titoli mobiliari, oltre che inadempimento di obbligazioni contrattuali della banca determinanti una responsabilità a carico della stessa
Tuttavia, ex art. 125 bis del TUB, il legislatore ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG ma non anche nei casi di violazione dell’ISC, la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione nell’esecuzione del contratto.
Pertanto, il problema che bisogna porsi è stabilire se ci sia e quale sia la sanzione in caso di omissione o di monca indicazione dei TAEG/ISC.
Al riguardo, parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la predetta regolamentazione nell’ambito dell’art. 117 TUB con la conseguenza che l’omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza.
Altra autorevole giurisprudenza, dissente espressamente da tale indirizzo, ha rilevato che il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Il Giudice ha, dunque, manifestato di aderire al secondo dei suddetti orientamenti e che avendo l’ISC sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale la sua erronea indicazione determina il sorgere di una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
Tali conclusioni, a parere del Giudicante, sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d’Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l’ISC nell’ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate, per l’appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale“, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell’apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti“: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia dall’art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto.
Non è configurabile allora, in tale ipotesi, la nullità comminata dall’art. 117, comma 8, TUB in quanto il contratto di mutuo fondiario e l’allegato documento di sintesi riportano l’indicazione dei tassi d’interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento, l’omessa indicazione nel contratto di mutuo escusso dell’ISC non inficiando invece la validità, costituendo quest’ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall’art. 9 delle Istruzioni della Banca d’Italia del 201 3, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale (Trib. Salerno 31.1.2017 Trib. Mantova 2.5.2017 e ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
Né, in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del comma 4 dell’art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 70 comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade anche, per l’appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell’alt 117.
Nel caso di specie, tassi e costi del mutuo sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L’indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell’operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L’erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti (in tal senso Trib. Verbania 396/2016).
Il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. In tal senso, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Ebbene, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all’art. 117, sesto comma, TUB, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all’art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l’altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione (decisioni ABF n. 9403 del 21.10.2016 Collegio Milano e n. 4953 del 26.5.2016 Collegio Roma).
Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dalla parte attrice possono, come si è detto, desumersi sulla scorta dell’applicazione dei commi sesto e settimo dell’art. 117 TUB atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell’ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto.
D’altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all’art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall’applicazione dell’art. 117, commi sesto e settimo, TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG.
Invero, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall’art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all’ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l’organo giudicante ha rigettato la domanda, con conseguente condanna dell’attore alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO DI MUTUO: NON È’ NULLO PER ERRATA INFORMAZIONE SU ISC
TALE INDICE È IMPOSTO DA OBBLIGHI INFORMATIVI LA CUI VIOLAZIONE NON DETERMINA LA NULLITÀ CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Ancona – Giudice dott.ssa Dorita Fratini | 20.08.2018 | n.1382
DIVERGENZA ISC-TAEG: NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
TALE INDICE ESPLICA UNA SOSTANZIALE FINALITÀ INFORMATIVA IN TERMINI DI TRASPARENZA
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 03.07.2018 |
DIVERGENZA ISC: NON RICORRONO GLI ESTREMI DELLA NULLITÀ EX ART. 117 CO. 6 TUB
TALE INDICE NON COSTITUISCE UN TASSO DI INTERESSE MA SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Ordinanza | Tribunale di Grosseto, Pres. Rel. Giulia Conte | 21.06.2018 | n.7539
USURA: L’ISC SVOLGE UNICAMENTE UNA FUNZIONE INFORMATIVA
L’ERRONEA INDICAZIONE NON COMPORTA UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Antonio Cirma | 09.07.2018 |
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