Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota, del foro di Brescia
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Nicola Cosentino con la sentenza n. 1218 del 18 ottobre 2024.
La vicenda trae le mosse dal ricorso ex art. 281 undecies c.p.c proposto dal cliente nei confronti della banca con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo, lamentando che, a causa della previsione contrattuale di un ammortamento c.d. alla francese del debito restitutorio per capitale e interessi, e alla conseguente applicazione di un interesse composto, il costo del finanziamento veniva ad avere un’entità diversa e maggiore di quella desumibile dal tasso di interesse corrispettivo indicato nel contratto e non determinabile alla stregua di parametri obiettivi, tanto che potevano ipotizzarsi come dovuti importi diversi (quali sommatoria di capitale e interessi da restituire nel corso della durata del rapporto di mutuo) sulla base delle medesime indicazioni di tasso presenti.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse rideterminata l’entità del debito verso la banca mutuante e che questa fosse condannata alla restituzione di quanto incassato in eccesso al dovuto, da imputarsi esclusivamente al capitale.
Il Giudice riteneva tale eccezione infondata, affermando che seppure il contratto di mutuo non vedesse tra i suoi allegati prodotti in giudizio il piano di ammortamento, il contratto indicava con precisione tutti gli elementi essenziali necessari per determinare senza incertezza il costo del credito concesso.
In particolare, il mutuo determinava il tasso fisso di interesse, operante salva opzione del mutuatario per il tasso variabile nel corso del rapporto, la durata del rapporto medesimo e le scadenze delle singole rate sin all’ultima dovuta, la misura esatta della rata dovuta con l’applicazione del tasso di interesse fisso inizialmente pattuito.
Tali elementi permettevano dunque, mediante mere operazioni aritmetiche, di calcolare anche la quota capitale e la quota interessi in cui ciascuna rata si componeva.
Quanto alla verifica della determinabilità dell’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 1346 c.c., il Giudice ha affermato che non ha rilievo il profilo della comprensibilità e della facilità di calcolo per un contraente non esperto, evocato dalla ricorrente, in quanto la determinatezza o determinabilità dell’oggetto della prestazione dovuta è requisito che attiene a sue caratteristiche intrinseche e oggettive.
In tale senso, deve richiamarsi il recente arresto a sezioni unite della S.C. secondo il quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Per tali motivi il Tribunale ha respinto la domanda della mutuataria, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON SI VERIFICA UNA INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. Lamorgese | 29.05.2024 | n.15130
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON PROVOCA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO NEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI
IL DEBITO VIENE INTEGRALMENTE PAGATO CON LA RATA, LADDOVE LA RESIDUA QUOTA DI ESSA VA AD ESTINGUERE IL CAPITALE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Petrelli – Rel. Evangelista | 28.03.2024 | n.273
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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