La nullità del contratto di mutuo va esclusa in caso di richiamo ad un indice avente natura di strumento di carattere informativo, non integrante un requisito essenziale del regolamento negoziale.
Non si applica la disciplina dell’invalidità per indeterminatezza delle clausole per la determinazione di tassi di interesse, prezzi e condizioni di cui all’art. 117 TUB.
E’ quanto stabilito dal Tribunale dell’Aquila, giudice Emanuele Petronio, con la sentenza n.334 del 23.04.2021.
Nel caso di specie, invero, la doglianza investiva la determinazione dell’interesse con riferimento all’Indicatore sintetico di costo.
In particolare, quest’ultimo deve essere considerato un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, ma non un suo elemento tassativo, non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Non rappresenta un tasso, un prezzo o una condizione, alla cui mancanza l’art. 117 comma 6 T.U.B. riferisce l’invalidità.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della nullità proposta dall’attore.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Al più, il mutuatario può invocare la tutela risarcitoria-precontrattuale per non aver potuto contrarre altro prestito a condizioni migliori
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | n.348 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-isc-la-mancata-o-inesatta-indicazione-dellindice-sintetico-non-e-causa-di-indeterminatezza-del-tasso-ex-art-117-vi-co-tub
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020
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