La nullità del contratto di mutuo, per assunta violazione del limite massimo di finanziabilità, non può essere sollevata, per la prima volta, ex novo, in sede di comparsa conclusionale. Tale motivo deve essere infatti dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Non è altresì possibile, per esso, alcuna valutazione ex officio non avendo la parte interessata prodotto, entro i termini assegnati ex art. 183, VI co c.p.c., documentazione alcuna a supporto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Bianca Ferramosca, con la sentenza n. 16698 del 26.08.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: in ipotesi di violazione art 38,2° TUB può procedersi alla conversione in mutuo ipotecario
La domanda di conversione è proponibile fino al primo momento utile successivo alla rilevazione della nullità
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. quinta, Pres. Celentano – Rel. Petruzziello | 07.12.2017 | n.5073
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-in-ipotesi-di-violazione-art-382-tub-puo-procedersi-alla-conversione-in-mutuo-ipotecario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS, assunta in decisione all’udienza del 21 novembre 2019 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
SOCIETà
ATTRICE
Contro
BANCA
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 21 novembre 2018.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte di cui in epigrafe, la SOCIETà ha proposto opposizione avverso il precetto alla stessa notificato in data 23 settembre 2015 per l’importo di € 2.652.891,72 in forza di titolo esecutivo costituito da mutuo ipotecario stipulato in data 30.10.2007 deducendo:
- la nullità del precetto per omesso avviso al debitore che può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 617 c.p.c.);
- l’insussistenza di causa di risoluzione del contratto di mutuo (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
- la violazione del divieto dell’anatocismo (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
- l’ultroneità delle somme intimate a titolo di spese di precetto in ragione della intimazione di precedente precetto (motivo da qualificare quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Si è costituita la Banca opposta contestando la fondatezza dell’opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Concessi i termini di cui all’art. 183, VI co c.p.c. e rigettata la richiesta di CTU formulata da parte opponente, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata assunta in decisione all’udienza del 21 novembre 2018 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Nelle memorie conclusionali, parte opponente ha dedotto, ex novo, in merito alla nullità del contratto di mutuo per assunta violazione del limite massimo di finanziabilità producendo documentazione a supporto.
Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità del motivo di opposizione articolato dall’opponente, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale in quanto tardivo; né è possibile, per esso, alcuna valutazione ex officio non avendo la parte interessata prodotto, entro i termini assegnati ex art. 183, VI co c.p.c., documentazione alcuna a supporto.
I motivi di opposizione proposti con l’atto di citazione sono tutti infondati per le ragioni che seguono secondo l’ordine sopra riportato:
1.1 Il motivo di opposizione agli atti esecutivi, come sopra indicato, pur ammissibile – perché tempestivamente proposto nei venti giorni dalla notifica del precetto – è infondato.
Ed infatti, a parte la dubbia riferibilità dell’avviso in esame alla società debitrice, deve evidenziarsi come l’art. 480 c.p.c. non preveda alcuna sanzione per il caso di omesso avvertimento circa la possibilità per il debitore di accedere alle modalità alternative di soluzione della crisi, che, peraltro, non può ritenersi incidere in alcun modo sugli effetti e sulla funzione del precetto quale atto prodromico all’inizio della esecuzione forzata e potrebbe, al più, farsi valere nella esecuzione iniziata senza il prescritto avvertimento.
2.2. Risultando incontestato l’inadempimento della SOCIETà in relazione a cinque rate trimestrali (dal 28 aprile 2014 al 28 aprile 2015), vi è che tra le ipotesi di mora legittimanti la decadenza dal beneficio del termine a norma dell’art. 40 TUB, espressamente richiamato nel contrato di mutuo in esame (art. 7)-A), risulta pacificamente integrata quella dell’omesso e/o ritardato pagamento oltre i 180 giorni dalla scadenza, condizione che, infatti, pur potendo riguardare una sola rata, sussisteva, nel caso di specie, per ben quattro delle cinque rate scadute e rimaste impagate alla data di notifica del precetto del 3 settembre 2015.
3.3. la deduzione riguardante il divieto di anatocismo non è fondata in ragione della circostanza che il contratto di mutuo in esame – stipulato, come già riportato, nell’ottobre 2007 – è successivo all’intervento legislativo sull’art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999 (che ha disposto: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”) ed alla delibera CICR 09/02/2000, che hanno legittimato le clausole anatocistiche ove, come nel caso di specie, espressamente pattuite per iscritto.
4.4. la circostanza di una duplicazione di precetti per il medesimo credito, contestata dalla Banca convenuta ( che ha affermato di avere, prima della notifica del precetto opposto, proceduto ad un mero intervento senza previa precettazione), non risulta essere stata provata sicché il motivo risulta del tutto sfornito di prova.
Al rigetto dell’opposizione segue la condanna dell’opponente soccombente alle spese di giudizio che si liquidano ex DM 55/2014 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l’opposizione;
2) condanna SOCIETà alla rifusione in favore di BANCA delle spese di lite, che liquida in complessive € 15.000,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Roma, lì 25 agosto 2019
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
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