Ai fini della valutazione dell’usura, la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Trapani, giudice Monica Stocco nella sentenza n. 504 del 09.06.2021.
Il caso di specie aveva ad oggetto un giudizio di cognizione ordinaria di restituzione degli indebiti bancari relativamente a un contratto di mutuo stipulato nel 2009: veniva eccepita la usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora assumendo la loro cumulabilità ex art. 644 c.p.
In merito alla presunta usurarietà della penale di estinzione anticipata sollevata dal mutuatario, la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
L’obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura.
Fin quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale.
E’ per tali ragioni che il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-MUTUO: AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DEGLI INTERESSI NON VA COMPUTATA LA PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA
TRATTASI DI VOCE DI COSTO EVENTUALE VOLTA A INDENNIZZARE LA BANCA MUTUANTE
Sentenza | Tribunale Napoli Nord, Giudice Alessandro Auletta | 19.05.2021 | n.1387
USURA MUTUO: LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO-SOGLIA
NON RAPPRESENTA UNA REMUNERAZIONE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO, BENSÌ IL COSTO DI UNA DIVERSA UTILITÀ CONCESSA AL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti | 12.03.2021 | n.4476
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