ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata, inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Isernia, dott. Emiliano Vassallo, con la sentenza n. 696 del 28.07.2015.
Nel caso in esame, il cliente proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla Banca, deducendo la prescrizione del credito azionato dall’opposta, l’avvenuto pagamento, totale o parziale, del debito contratto, nonché l’illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
Nel disporre il parziale accoglimento della spiegata opposizione, rideterminando la consistenza del credito vantato dalla banca, il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, evidenziando che “sia considerando la data di risoluzione del contratto, sia considerando la durata del contratto di mutuo, non risulta decorso il termine prescrizionale“.
Il provvedimento in commento, allineandosi a consolidata giurisprudenza, ha dunque ribadito che, nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma erogata debba necessariamente decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata, atteso che i diversi ratei integrano un’obbligazione unica.
Testo del provvedimento
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