La rateizzazione in più versamenti periodici, indipendentemente dalla durata del rapporto, costituisce adempimento parziale di un’unica obbligazione restitutoria.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicchè non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell’ultima rata.
Inoltre, l’unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento, cosicchè non opera la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..
Questo il principio espresso dalla Cass. civ., Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Condello, con l’ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza di primo grado, confermata in appello, che aveva dichiarato estinto per prescrizione il credito vantato dalla ricorrente.
La Suprema Corte, nell’evidenziare i principi summenzionati, ha evidenziato che l’art. 2948 n. 4 c.c. ha lo scopo di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l’ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all’applicazione della prescrizione quinquennale, giacchè identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).
Non discostandosi da siffatti principi la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al contratto di mutuo, oggetto di causa, il termine prescrizionale decennale, “con decorrenza dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cioè dal (Omissis)” e non operante, con riguardo agli interessi, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.p.c., il che impone di escludere i vizi di violazione di legge denunciati.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GLI INTERESSI DOVUTI NON SI PRESCRIVONO MAI NEL CORSO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Silvia Capitano | 30.11.2021 | n.1238
MUTUO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA SCADENZA DELL’ULTIMA RATA
IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO CONFIGURA UN’OBBLIGAZIONE UNICA PERTANTO LA PRESCRIZIONE COMINCIA A DECORRERE DALLA SCADENZA DELL’ULTIMA RATA
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 30.08.2011 | n.17798
MUTUO: LA PRESCRIZIONE COMINCIA A DECORRERE DALLA SCADENZA DELL’ULTIMA RATA
I SINGOLI RATEI INTEGRANO UN’OBBLIGAZIONE UNICA
Sentenza | Tribunale di Isernia, dott. Emiliano Vassallo | 28.07.2015 | n.696
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno