La pattuizione di un tasso floor deve ritenersi valida, non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative, né essendo meritevole di seguito la tesi secondo cui la clausola darebbe luogo ad un derivato implicito. La clausola, infatti, non dà luogo ad un’operazione a sé stante correlata a valori che restano esterni al rapporto tra le parti, al contrario, resta legata da un nesso di stretta inerenza rispetto allo svolgimento del rapporto contrattuale e al suo stesso oggetto (onerosa messa a disposizione di denaro), inserendo in punto di interessi un elemento di rigidità che funge da limite – in favore della banca finanziatrice – alla variabilità del tasso.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani con la sentenza n.95 del 28.03.2018
Nella fattispecie processuale esaminata un CLIENTE MUTUATARIO agiva in giudizio contro la BANCA con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo lamentando l’illegittimità della clausola cd. floor.
Resisteva in giudizio la BANCA che chiedeva il rigetto della pretesa attorea.
In ordine alla legittimità della clausola cd “floor”, il Giudice ha rilevato che la pattuizione di un tasso minimo predeterminato deve ritenersi valida, non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative, né essendo meritevole di seguito la tesi secondo cui la clausola darebbe luogo ad un derivato implicito, posto che non configura un’operazione a sé stante correlata a valori che restano esterni al rapporto tra le parti.
Al contrario, la clausola de qua ineriva lo svolgimento del rapporto contrattuale e il suo stesso oggetto, inserendo in punto di interessi un elemento di rigidità che fungeva da limite – in favore della banca finanziatrice – alla variabilità del tasso.
Neppure è meritevole di pregio, secondo il Tribunale, la pretesa della parte attrice che sosteneva l’indeterminatezza ed equivocità contrattuale della clausola, poiché dalla documentazione prodotta risultava inserita all’interno dell’art. 5 del contratto di mutuo, appositamente dedicato all’individuazione dei criteri di determinazione del tasso corrispettivo.
Alla luce delle suesposte considerazione, il Tribunale ha rigettato la domanda del cliente mutuatario condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: VALIDE LE CLAUSOLE FLOOR
INSINDACABILI DAL GIUDICE OVE PATTUITE IN MODO CHIARO
Sentenza | Tribunale di Lanciano Giudice Dott. Giovanni Nappi | 17.10.2017| n. 402
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-valide-ed-efficaci-le-clausole-floor
CONTRATTO DI MUTUO: NESSUNA VIOLAZIONE IN CASO DI CLAUSOLA FLOOR
L’OGGETTO DEL CONTRATTO È LECITO, POSSIBILE E DETERMINATO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
MUTUO: L’INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI UNA “CLAUSOLA FLOOR” NON COMPORTA VIOLAZIONE DELL’ART. 1346 C.C.
L’OGGETTO RIMANE POSSIBILE, LECITO E DETERMINATO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 06.07.2016 |
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