La predisposizione di un piano di ammortamento certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Al più, in caso di reale omissione, potrebbe valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità.
Non può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza n. 12922 del 26 giugno 2020.
Due mutuatari hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato le contestazioni relative all’invalidità di un titolo esecutivo – nella fattispecie un mutuo ipotecario – azionato dalla Banca, essendo incerto l’ammontare delle somme dovute. Anche in sede di legittimità, i ricorrenti hanno dedotto l’incertezza dell’ammontare delle somme dovute in base al mutuo.
Una situazione di incertezza che deriverebbe dalla circostanza per cui l’importo mutuato ha costituito oggetto di successive erogazioni parziali, non seguite dal rilascio di quietanze o dall’elaborazione di un piano di ammortamento. Tale omissione avrebbe reso assolutamente sconosciuto, incerto e indeterminabile il costo complessivo dell’operazione.
La Suprema Corte ha chiarito che il mutuo fondiario si caratterizza nella prassi contrattuale come una sorta di “contratto quadro”, nel quale vengono individuati l’ammontare dell’importo che sarà erogato dal mutuante e la garanzia immobiliare concessa dal mutuatario. Stante la natura reale del contratto di mutuo, gli effetti contrattuali definitivi si produrranno solo al momento dell’effettiva erogazione delle somme (traditio). Tale prassi si tramanda da quando il mutuo fondiario, prima della riforma di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si atteggiava come contratto di scopo, volto a far fronte alle esigenze dei costruttori edili, i quali, in tal modo, percepivano il finanziamento in corrispondenza dello stato d’avanzamento dei lavori, senza dover corrispondere fin dal principio gli interessi corrispettivi sull’intero importo.
Ciò posto, ai fini della utilizzabilità del contratto di mutuo fondiario quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, costituisce condizione necessaria e sufficiente che l’erogazione delle somme avvenga con quietanza notarile, in quanto tale quietanza rappresenta la traditio delle somme che rappresenta il momento di perfezionamento del contratto reale.
La predisposizione di un piano di ammortamento certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Al più, in caso di reale omissione, potrebbe valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità. Non può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l’ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall’applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l’eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, 118 la perizia richiesta per la sua esecuzione. Una volta escluso, quindi, che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo, ogni ulteriore apprezzamento circa l’idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l’ammontare del credito (liquidità), costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUNA FORMA DI CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI CHE VENGONO CALCOLATI SOLAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Rana | 03.06.2020 | n.880
IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ANATOCISMO
NON ESISTONO INTERESSI MATURATI CHE POSSANO ESSERE BASE DI CALCOLO DI ULTERIORI INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 05.05.2020 | n.6897
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale
Sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti | 29.04.2020 | n.6719
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