In caso di surroga del fideiussore nella posizione della Banca in un contratto di mutuo, l’istituto di credito perde la titolarità della situazione giuridica sostanziale.
Non è possibile procedere alla sospensione del finanziamento ove intervenga la surroga da parte del fideiussore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Giudice Giovanni Di Giorgio, con l’ordinanza del 12.03.2018.
Nella fattispecie esaminata due coniugi, in costanza del matrimonio, stipulavano un contratto di un mutuo con una Banca ove il marito assumeva la veste di mutuatario e la moglie di fideiussore.
Intervenuta la separazione coniugale, l’abitazione coniugale veniva assegnata alla moglie fideiubente per far fronte ai maggiori oneri ed il marito mutuatario chiedeva alla Banca la sospensione dell’ammortamento del mutuo per la durata di 12 mesi.
La Banca si dichiarava disponibile alla sospensione, rappresentando l’impossibilità a perfezionare l’invocata sospensione stante il rifiuto della moglie, fideiussore nell’atto di mutuo, a sottoscrivere il relativo atto di sospensione in quanto la stessa aveva estinto il residuo mutuo, surrogandosi ex artt. 1949 e 1201 c.c. nella posizione attiva della Banca.
Il predetto coniuge chiedeva, invece, al marito l’immediato pagamento dell’intera somma versata.
Il mutuatario marito conveniva in giudizio la Banca ed il coniuge che si era surrogato nel contratto rappresentando che il detto finanziamento era affetto da usura originaria, indeterminatezza delle pattuizioni economiche e indeterminatezza dell’operazione finanziaria derivata di tipo Interest Rate Floor.
Si costituivano in giudizio la moglie (fideiussore nell’atto di mutuo) e la Banca eccependo ciascuna, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza e genericità del petitum e causa petendi, il difetto di legittimazione passiva e, comunque, insistendo per il rigetto delle avverse doglianze.
La Banca eccepiva un difetto di titolarità della situazione giuridica sostanziale e non un difetto legittimazione passiva, attesa l’intervenuta surroga da parte della moglie – fideiussore.
Il Tribunale riteneva fondata l’eccezione della Banca, atteso il difetto di titolarità della situazione giuridica sostanziale.
In relazione alle domande proposte in danno della garante, il Giudice le riteneva palesemente infondate in quanto non ravvisava la sussistenza dell’usura bancaria poiché i tassi erano stati correttamente determinati.
Alla luce di ciò il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno