Quanto alla dedotta illegittimità del contratto di mutuo de quo in quanto basato sulla tipologia di ammortamento c.d. alla francese si rileva che il contratto di mutuo bancario su ammortamento progressivo, c.d. alla francese, nel quale la quota capitale cresce progressivamente e la quota di interessi decresce, mentre, a parità di condizioni, le rate rimangono costanti, non comporta , per definizione, alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non (anche) sugli interessi scaduti.
Nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese tale modalità di ammortamento non determina alcuna incertezza sull’entità del tasso ultralegale dedotto in contratto ove in quest’ultimo sia chiaramente precisato , anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminato, per cui non sussiste la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso legale ai sensi dell’art. 1284 terzo comma c.c.
L’inattendibilità delle contestazioni di usurarietà di un rapporto bancario fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi rende inammissibile una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Vittoria Nosengo, con la sentenza n. 2746 del 25 maggio 2017.
Accadeva che dei clienti, che avevano stipulato un di mutuo ipotecario, convenivano in giudizio la Banca mutuante lamentando il carattere usurario del contratto di mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione del medesimo era stato convenuto che, in caso di estinzione anticipata, la Banca avrebbe applicato un’indennità compensativa pari all’1,5 % del capitale residuo anticipatamente restituito, costo che, aggiunti gli interessi di mora, avrebbe determinato il superamento della soglia usura e, conseguentemente, chiedevano la condanna dell’Istituto di Credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi; denunciavano altresì l’illegittimità del contratto in quanto basato sulla tipologia di ammortamento c.d alla francese.
Si costituiva la BANCA contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
Il Giudice, accertava che sia gli interessi corrispettivi che i moratori pattuiti al momento della conclusione del contratto non risultavano superiori al tasso soglia del periodo e che gli attori non avevano provato né di avere corrisposto interessi di mora per il mancato pagamento di rate del mutuo, né di avere inteso estinguere anticipatamente il rapporto contrattuale, poi regolarmente estinto.
Inoltre, in relazione alla presunta illegittimità del contratto di mutuo bancario su ammortamento progressivo (c.d. “alla francese”) dedotta dagli attori, il cui meccanismo comporta che la quota capitale cresce progressivamente e la quota di interessi decresce, mentre, a parità di condizioni, le rate rimangono costanti, il Giudice chiarisce che tale tipo di ammortamento non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale man mano decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non ( anche ) sugli interessi scaduti.
Inoltre il Tribunale ribadiva che l’ammortamento “alla francese” non determina alcuna incertezza sull’entità del tasso ultralegale laddove in contratto viene precisato il meccanismo di determinazione del tasso (anche variabile) da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminato, per cui non vi è necessità di ricalcolo mediante tasso legale ai sensi dell’art. 1284 terzo comma c.c..
Alla luce di tali motivazioni, quindi, il Tribunale ha rigettato le domande attoree condannando i clienti al pagamento delle spese di lite.
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