Procedimento patrocinato dall’ Avv. Virginia Colli del Foro di Trapani, con la consulenza tecnica della dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro-Fanelli & Partners
Se si postula una correlazione fra la dazione del denaro prevista dai mutui e i debiti asseritamente inesistenti maturati con riferimento ai conti correnti del soggetto, sull’attore incombe l’onere di fornire riscontro probatorio.
La consulenza tecnica di parte, proprio in ragione della sua provenienza, non può rivestire alcuna portata probatoria, per cui non può essere fondata una domanda la cui intera ricostruzione poggia su questa.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Sciacca, Pres. Tricoli – Rel. Fusaro, con l’ordinanza n. 1287 resa il 25 febbraio 2020, pronunciandosi sulla nullità dei mutui per “collegamento funzionale” e sulla valenza non probatoria di una consulenza di parte.
Il Collegio ha rigettato il reclamo proposto in un giudizio di opposizione all’esecuzione in cui si eccepiva la nullità di contratti di mutuo che si assumevano finalizzati unicamente a ripianare passività presunte inesistenti, relativamente a conti correnti intestati a persona che contemporaneamente rivestiva la figura di mutuatario e correntista.
Si contestava che l’erogazione del mutuo fosse funzionalmente collegata all’estinzione del saldo debitore di conto corrente che, una volta depurato di tutti gli indebiti bancari, avrebbe presentato un saldo finale debitore minore di quello esposto dall’estratto di c/c alla data del finanziamento concesso.
Il Tribunale – non ravvisando la presenza di una causa illecita ex art.1344 c.c. – ha rigettato ogni eccezione di presunto collegamento funzionale del mutuo concesso giacchè “è stato stipulato non solo al fine di dilazionare passività, ma anche per l’acquisto di un locale commerciale, di tal che non può certamente parlarsi di radicale nullità della causa del contratto de quo sulla base dell’eventuale inesistenza originaria di taluni debiti da correlarsi alle predette passività” ed ha ritenuto probante che nei contratti di mutuo non si facesse esplicito riferimento alla circostanza che i finanziamenti fossero effettivamente destinati a ripianare le specifiche passività dei conti correnti indicati dalla reclamante.
Altra posizione confermata è che quando l’intera ricostruzione attorea si fonda essenzialmente sugli esiti di una Consulenza tecnica di parte, proprio in ragione della sua provenienza, non può rivestire alcuna portata probatoria.
Stabilisce altresì il Tribunale siciliano che nel processo di esecuzione, la sospensione prevista dall’art. 624 c.p.c., postulante la sussistenza di “gravi motivi” a sostegno della stessa, può essere invocata dalla parte sia per ragioni di carattere processuale, sia sulla base di un presunto venir meno della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa.
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