L’attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare, oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali: consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l’onere di provare la diversa causale, poiché negare l’inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l’accoglibilità dell’azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell’attore provare l’esistenza dell’obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 1468 del 06.11.2019 che si riporta di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. OMISSIS promossa da:
MARITO
PARTE ATTRICE
Contro
MOGLIE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
FATTO
Promuovendo la presente controversia, MARITO ha convenuto in giudizio la ex moglie, deducendo che, in costanza di matrimonio, egli aveva “prestato” (rectius, mutuato), alla moglie € 715.043,49 per la ristrutturazione di immobili di proprietà della stessa; ed ha domandato quindi la condanna della ex moglie alla restituzione di tale somma di denaro.
Costituendosi in giudizio, la MOGLIE ha negato di avere mai stipulato un contratto di mutuo con il suo ex marito; ha riferito che egli aveva gestito per suo conto alcune ristrutturazioni immobiliari, in forza di un’ampia procura speciale, da lei conferita il 13/12/1999 e successivamente revocata il 18/4/2013, per l’amministrazione del proprio patrimonio; ha spiegato che il denaro utilizzato dal marito per i pagamenti indicati nell’atto di citazione, era quindi a lei riconducibile e da lui utilizzato solo in forza alla procura speciale; ha chiarito che l’elevato tenore di vita della famiglia tenuto in costanza di matrimonio era reso possibile dalle risorse da lei ereditate, e non già dal patrimonio del marito, il quale non aveva mai disposto della somma che assumeva di avere a lei mutuato.
Sulla base di tale narrativa, ha domandato il rigetto della domanda attorea, e, in via riconvenzionale, ha chiesto di ordinare all’ex marito di restituire i beni immobili di sua proprietà meglio indicati in un documento allegato, lasciati nella temporanea disponibilità del marito stesso al momento dell’interruzione della convivenza.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione delegata, il giudice inizialmente procedente ha istruito la causa con l’esame dei testi indicati dalle parti.
La controversia è pervenuta per la prima volta a questo giudice, nel frattempo nominato nuovo istruttore, all’udienza di precisazione del 10/10/2019, nella quale le parti hanno dato atto di avere conciliato la controversia con riferimento alla domanda riconvenzionale della convenuta, individuando i beni mobili di proprietà della convenuta stessa e procedendo alla loro consegna; ed è stata definita con la presente sentenza contestuale, previa concessione di termine per note finali, alla successiva udienza del 6/11/2019.
DIRITTO
a) E’ principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso da parte della Suprema Corte, quello per cui l’attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare, oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali.
Consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di avere ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l’onere di provare la diversa causale, poiché negare l’inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l’accoglibilità dell’azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell’attore provare l’esistenza dell’obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 180/2018, Cass. n. 24328/2017, Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 2974/2005, Cass. n. 3642/2004, Cass. n. 12119/2003, Cass. n. 9209/2001, Cass. n. 3205/1999, Cass. n. 4197/1998, Cass. n. 7343/1996, Cass. n. 8394/1995, Cass. n. 1321/1995, Cass. n. 8434/1990, Cass. n. 1777/1989, Cass. n. 5691/1983, Cass. n. 3056/1982, Cass. n. 2062/1982, Cass. n. 4150/1981, Cass. n. 267/1977).
Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che l’attore, pur essendovi onerato sulla base del riparto degli oneri probatori sopra descritto, non ha provato quanto dedotto in ordine al fatto che la dazione delle somme di denaro è stata effettuata sulla base dell’esistenza di un contratto di mutuo con la ex moglie.
Anzi, le circostanze fattuali emerse dall’istruttoria fanno piuttosto opinare il contrario.
Infatti, da un primo angolo visuale, appare davvero poco plausibile che, laddove venga stipulato un mutuo per una somma così rilevante come quella per cui è causa, la parte mutuante non chieda di stipulare un contratto avente forma scritta; né può argomentarsi che un ostacolo in tal senso sia dato del rapporto di coniugio tra le parti, atteso che le stesse avevano comunque deciso di regolare non solo con atto scritto, ma addirittura con rogito notarile, la procura speciale conferita dalla moglie al marito.
Da una seconda angolazione, proprio l’esistenza di tale procura speciale a gestire il patrimonio della moglie, spiega e giustifica l’intervento del marito nella regolazione economica degli interventi di ristrutturazione immobiliare, con la conseguenza che i pagamenti da lui effettuati risultano ben più linearmente riconducibili all’attività derivante dalla procura piuttosto che al dedotto, e come detto non provato, contratto di mutuo, D’altronde, il contratto di mutuo avrebbe dovuto essere stipulato dal MARITO nella duplice qualità di mutuante e mutuatario, agendo come procuratore della moglie, ciò che avrebbe comportato una manifesta violazione dell’articolo 1395 c.c., trattandosi di contratto con sé stesso.
Da una terza angolazione, poi, l’attore non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, di avere avuto l’effettiva disponibilità dell’ingente somma di denaro che assume di avere mutuato.
Infine, le dazioni di somme di denaro da parte dell’attore che appaiono realmente documentate, ammontano ad una cifra di meno di un quarto di quella indicata in citazione e nel periodo di quasi venti anni, e pertanto ben possono essere intese, così come dedotto dalla convenuta, come normale contribuzione ai bisogni della famiglia.
Deriva, in conclusione sul punto, il rigetto della domanda attorea.
b) Come esposto in parte narrativa, a seguito di quanto dichiarato dalle parti in corso di giudizio, è intervenuta la cessazione materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, avendo le parti stesse provveduto a individuare i beni mobili personali della MOGLIE ed a consegnarli alla MOGLIE stessa.
c) Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico dei soccombenti attori, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi e di medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, ed indicando le spese esenti così come da nota spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
– rigetta la domanda attorea;
– dichiara la cessazione la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale di parte convenuta;
– condanna MARITO a rifondere a MOGLIE le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 20.000 per compensi, € 759 per rimborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Reggio Emilia, 6/11/2019
Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini
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