L’azione di ripetizione delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un contratto di mutuo decorre solo dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, di talché, fino alla chiusura definitiva del rapporto o alla estinzione anticipata, il diritto alla ripetizione non può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.).
È possibile affermare che nei contratti di finanziamento, essendovi un unico rapporto giuridico, ogni singola rata prevista dal piano di ammortamento non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori e il diritto di ripetizione può essere esercitato solo in caso di estinzione complessiva del debito o di estinzione anticipata del rapporto di mutuo, non potendosi porre un problema di prescrizione qualora il rapporto sia ancora in corso, non essendo configurabile, in tale ultima ipotesi, alcun spostamento patrimoniale idoneo a giustificare l’azione di ripetizione di cui all’art. 2033 c.c..
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Di Maio Maria Francesca, con la sentenza n. 755 del 29 maggio 2023, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione formulata dalla correntista in quanto il rapporto contrattuale, in relazione al quale la medesima era stata formulata, era ancora in essere al momento della sua proposizione.
Dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni delle parti, infatti, risultava che al momento della notificazione dell’atto di citazione il contratto di mutuo, stipulato in data 28.08.2009, era ancora in corso di esecuzione.
Le parti, invero, non avevano espressamente allegato l’esistenza di situazioni che avevano fatto venir meno, prima della introduzione del presente giudizio, il vincolo originariamente esistente.
Al contrario, la banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva evidenziato che il mutuo era ancora attivo.
In assenza di elementi di segno contrario introdotti dalle parti, il Tribunale ha ritenuto quindi che il contratto di mutuo di cui si discuteva fosse ancora efficace al momento della proposizione della domanda attorea.
Da tale circostanza è derivata l’inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da parte attrice ai sensi dell’art. 2033 c.c., con condanna della medesima alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA ANCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel.Spinelli | 06.05.2021 | n.158
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