Segnalato dall’Avv. Nicola Balistreri del foro di Caltanissetta
Nel caso in cui il mutuo sia stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento.
Il finanziamento a medio-lungo termine, la cui funzione tipica è quella di consentire l’erogazione di prestito alle imprese, quando specificamente destinato al “CONSOLIDAMENTO DELLE ESPOSIZIONI IN ESSERE”, non può considerarsi acceso per ripianare le passività di un conto corrente, ma piuttosto, per far fronte alla generalità dei debiti contratti dal mutuatario nell’esercizio dell’attività di impresa, pertanto, non può essere travolto dall’eventuale nullità del contratto di conto corrente.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti rivestono la posizione di attori in senso sostanziale, pertanto, nel caso in cui intendano far valere la nullità di un contratto di conto corrente per illegittimo addebito di somme devono produrre gli estratti conto e i relativi documenti contrattuali al fine di consentire al giudice di accertare il rispetto dei requisiti fissati dall’art.117 TUB, nonché di individuare la disciplina applicabile al caso concreto.
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o efficacia del rapporto base.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati, con sentenza n. 814 del 15.05.2017.
Nella fattispecie considerata, un mutuatario ed il suo fideiussore proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore della Banca mutuante, lamentando la nullità del finanziamento per difetto di causa ex art. 1418 c.c., essendo lo stesso stato accesso per estinguere le passività di alcuni contratti di conto corrente, ritenuti dagli opponenti, in realtà, inesistenti alla luce delle presunte numerose nullità che inficiavano i detti conti.
L’istituto di credito convenuto si costituiva contestando integralmente la domanda attrice, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale affermava che il contratto di mutuo stipulato per ripianare le passività di un conto corrente deve considerarsi nullo laddove in realtà il saldo debitore non sussista, proprio in virtù del collegamento negoziale che si crea tra i due contratti, precisava però, che il correntista è tenuto a dar prova del collegamento tra detti rapporti bancari.
In particolare, riteneva che nell’ipotesi di Finanziamento a Medio-Lungo Termine, la cui funzione tipica è quella di consentire l’erogazione di prestito alle piccole, medie e grandi imprese, allo scopo di sostenere il ciclo di vita dell’impresa stessa, non potesse sussistere alcun collegamento negoziale tra il finanziamento e gli eventuali conti passivi, qualora le espressioni adottate nel preambolo del medesimo negozio facciano presumere che il mutuo sia stato acceso non già per ripianare le passività di altri conti correnti, ma piuttosto per far fronte alla generalità dei debiti del mutuatario contratti nell’esercizio dell’attività economica.
Nel caso di specie, inoltre, i ricorrenti i quali facevano discendere la nullità del contratto di conto corrente dall’addebito illegittimo di somme a vario titolo da parte della Banca, non avevano nemmeno prodotto gli estratti conto e i relativi documenti contrattuali, che, nella qualità di attori in senso sostanziale, avrebbero dovuto produrre al fine di consentire al giudice di accertare e verificare il rispetto dei requisiti sagomati dall’art. 117 TUB.
Di conseguenza, il Giudice affermava che anche nel caso in cui il mutuo fosse stato stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non poteva considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento.
Riteneva, pertanto, valido il contratto di mutuo e affermando che la somma fosse stata ingiunta legittimamente al mutuatario e al fideiussore in via solidare.
Relativamente ai caratteri della figura del fideiussore, infatti, affermava in linea con il consolidato orientamento giurisdizionale, che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a “prima richiesta” e “senza eccezioni” vale di per se a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, quindi, il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o efficacia del rapporto base.
Unica eccezione proponibile dal garante, infatti, è l’exceptio doli ossia la prova evidente che il beneficiario stia abusando della garanzia per ottenere un pagamento che non gli spetta, in caso contrario sarà tenuto comunque al pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si richiamano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
MUTUO FONDIARIO: lecito per ristrutturare precedenti debiti di conto corrente
La datio rei si perfeziona con l’accreditamento in conto corrente
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma 23-11-2015
MUTUO FONDIARIO: UTILIZZABILE PER RIPIANARE DEBITI AZIENDALI
AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO, È SUFFICIENTE CHE LA SOMMA SIA VERSATA DIRETTAMENTE SUL C/C DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Terni, dott.ssa Natalia Giubilei | 01-09-2015 | n.719
MUTUO FONDIARIO: può essere destinato ad estinguere pregressa esposizione
La destinazione delle somme comprova che il contratto sia effettivamente voluto dalle parti
Decreto Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri 06-05-2015
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