Non ha rilievo, ove sia chiaramente determinato il tasso di interesse corrispettivo, l’eventuale errata indicazione dell’ISC, che ha la sola funzione di rappresentare con un unico dato numerico il costo effettivo del finanziamento, che si può, tuttavia, ricavare dall’indicazione di tutte le altre voci.
L’indicazione dell’ISC non è prevista quale elemento indefettibile del contratto a pena di nullità.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Caterina Ajello, con l’ordinanza del 21 febbraio 2019.
Nel caso in esame, due mutuatari hanno convenuto in giudizio una Banca, con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario, lamentando l’illegittima pattuizione ed applicazione di interessi corrispettivi al contratto di mutuo e deducendo l’indicazione di un ISC inferiore a quello effettivo.
Secondo i mutuatati ciò avrebbe generato indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, e dunque, l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.
I mutuatari hanno chiesto, quindi, la condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi indebitamente versati e la rideterminazione del debito residuo, da calcolarsi tenuto conto di tale tasso di interesse sostitutivo.
La Banca si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
L’organo giudicante adito ha rilevato che i mutuatari non deducevano che il tasso di interesse effettivo pattuito fosse superiore al cd tasso soglia vigente al tempo delle pattuizioni, ma assumevano che l’errata indicazione dell’ISC generasse indeterminatezza del tasso convenzionale, con la conseguente applicazione del cd tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.
Il Giudice non ha condiviso tale assunto ritenendo che non ha rilievo l’errata indicazione dell’ISC laddove sia chiaramente determinato il tasso di interesse corrispettivo.
Ciò in quanto l’ISC ha la sola funzione di rappresentare, con un unico dato numerico, il costo effettivo del finanziamento, che si può, tuttavia, ricavare dall’indicazione di tutte le altre voci.
Ha rilevato, inoltre, che l’indicazione dell’ISC non è prevista quale elemento indefettibile del contratto a pena di nullità, avendo lo stesso la sola funzione di strumento informativo e non di requisito essenziale per la validità del contratto.
Il Giudicante ha ritenuto espressamente che: “ritenuto che non ha rilievo, ove sia chiaramente determinato il tasso di interesse corrispettivo, l’eventuale errata indicazione dell’ISC, che ha la sola funzione di rappresentare con un unico dato numerico il costo effettivo del finanziamento, che si può, tuttavia, ricavare dall’indicazione di tutte le altre voci; rilevato infatti che l’indicazione dell’ISC non è prevista quale elemento indefettibile del contratto a pena di nullità, tant’è che è stato richiamato non dall’art. 3 sezione III delle Istruzioni di Vigilanza sopra citate ma nella sezione II, concernente la pubblicità e l’informazione precontrattuale, il che ne denota la funzione di strumento informativo, non di un requisito essenziale per la validità del contratto”
Per le suddette considerazioni, il Tribunale ha ritenuto, quindi, che non si ravvisassero i presupposti per disporre la consulenza tecnica richiesta da parte attrice, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA DIVERGENZA ISC/TAEG NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
L’INDICATORE HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
ERRATA INDICAZIONE ISC/TAEG: LE CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ POTENZIALE
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL DIRITTO DEL CLIENTE A NON PAGARE O A VEDERSI RIMBORSARE I COSTI NON COMPUTATI NEL CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 26.09.2018 | n.18185
CONTRATTO DI MUTUO: NON È’ NULLO PER ERRATA INFORMAZIONE SU ISC
TALE INDICE È IMPOSTO DA OBBLIGHI INFORMATIVI LA CUI VIOLAZIONE NON DETERMINA LA NULLITÀ CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Ancona – Giudice dott.ssa Dorita Fratini | 20.08.2018 | n.1382
DIVERGENZA ISC-TAEG: NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
TALE INDICE ESPLICA UNA SOSTANZIALE FINALITÀ INFORMATIVA IN TERMINI DI TRASPARENZA
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 03.07.2018 |
DIVERGENZA ISC: NON RICORRONO GLI ESTREMI DELLA NULLITÀ EX ART. 117 CO. 6 TUB
TALE INDICE NON COSTITUISCE UN TASSO DI INTERESSE MA SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Ordinanza | Tribunale di Grosseto, Pres. Rel. Giulia Conte | 21.06.2018 | n.7539
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