La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, con la sentenza n. 958 del 12 aprile 2022.
Accadeva che i debitori convenivano in giudizio la banca relativamente ad contratto di mutuo fondiario, che era in essere con regolare esecuzione per il quale non era stato applicato alcun interesse di mora, deducendo l’usurarietà del tassi pattuiti.
La banca convenuta si costituiva adducendo che i tassi applicati erano legittimi, escludendo che il tasso di mora pattuito, anche a voler accedere alla tesi attrice, era nei limite della soglia.
Il Giudice rilevava che la disciplina dell’usura si applica anche agli interessi moratori per cui precisava la seguente regola di diritto:
– dal 1.4.1997 al 31.3.2003 secondo l’indicazione riportata nei decreti ministeriali;
– dal 1.4.2003, data della rilevazione statistica degli interessi moratori, secondo l’indicazione dei decreti ministeriali con la maggiorazione della media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto.
In ogni caso in ipotesi di superamento della soglia gli interessi moratori convenzionali, sono sempre dovuti nella ridotta misura degli interessi convenzionali in applicazione dell’art. 1224, I co., c.c..
Veniva rilevato che il tasso di mora pattuito era, in ogni caso, inferiore rispetto alla soglia determinante usura.
Alla luce di tale ragionamento, il Tribunale rigettava la domanda degli attori condannandoli al pagamento delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La verifica del superamento del tasso soglia deve postulare l’omogeneità dei criteri di rilevazione di entrambi i tassi
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Giraldi | 15.04.2021 | n.654
Inammissibile una sommatoria tra grandezze eterogenee
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco | 04.04.2018 | n.141
Non è ammesso il cumulo con i corrispettivi
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Roberto Notaro | 12.10.2021 | n.8278
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
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