L’Isc è un semplice indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, esprime in percentuale il costo totale del credito nei contratti di finanziamento e costituisce un’informativa precontrattuale relativa al costo dell’operazione e non piuttosto un tasso di interesse.
Pertanto esso non può considerarsi elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell’indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni previsti, per cui la sua omissione o la indicazione non corretta non determina la nullità del relativo contratto laddove siano invece contemplati dettagliatamente tutti i costi e gli oneri a carico del mutuatario e sia assolta in tal modo la funzione di rendere edotto con chiarezza il contraente dell’impegno economico complessivo che si assume con la sottoscrizione del finanziamento.
E difatti, la disposizione di cui all’art. 117 TUB, riguarda la difformità del tasso di interesse indicato, il Tan, cui l’Isc non appare equiparabile posto che la sua indicazione non veritiera non determina la maggiore onerosità della prestazione che incombe sul mutuatario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo con la sentenza del 16.02.2021.
Nella vicenda esaminata dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca lamentando l’indicazione dell’Isc in contratto in percentuale diversa rispetto a quella effettivamente applicata e la conseguente indeterminatezza del tasso di interessi previsto.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, nel rilevare l’infondatezza delle doglianze dai mutuatari, ha specificato che l’ISC è un semplice indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria che esprime in percentuale il costo totale del credito nei contratti di finanziamento e costituisce un’informativa precontrattuale relativa al costo dell’operazione e non un tasso di interesse.
Pertanto, – chiarisce il Giudice – esso non può considerarsi elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell’indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni previsti, per cui la sua omissione o la indicazione non corretta non determina la nullità del relativo contratto laddove siano invece contemplati dettagliatamente tutti i costi e gli oneri a carico del mutuatario e sia assolta in tal modo la funzione di rendere edotto con chiarezza il contraente dell’impegno economico complessivo che si assume con la sottoscrizione del finanziamento. Ed infatti, la disposizione di cui all’art. 117 TUB, riguarda la difformità del tasso di interesse indicato, il TAN, cui l’ISC non appare equiparabile posto che la sua indicazione non veritiera non determina la maggiore onerosità della prestazione che incombe sul mutuatario.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato delle domande spiegate dai mutuatari.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON SI APPLICA LA SANZIONE DELLA NULLITÀ IN CASO DI DIVERGENZA TRA QUELLO INDICATO IN CONTRATTO E QUELLO APPLICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 29.01.2021 | n.1726
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO: L’ISC ASSOLVE ESSENZIALMENTE UN ONERE INFORMATIVO A VANTAGGIO DEL CLIENTE
NON COSTITUISCE UN TASSO DI INTERESSE, NÉ UNA SPECIFICA CONDIZIONE ECONOMICA
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Primavera – Rel. Soggia | 18.12.2020 | n.2317
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