Segnalato dal Dott. Nicola Matonti
La mancata indicazione, in un contratto di mutuo, del tasso annuo effettivo globale, avendo la sola funzione di rappresentarlo attraverso un unico dato numerico, non assurge a causa di nullità del titolo esecutivo, non potendo sostenersi che quest’ultimo sia difforme dal contenuto negoziale minimo previsto dall’art. 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia il 25 luglio 2003, ove il contratto e l’accluso documento di sintesi, riportino tutte le condizioni economiche occorrenti per determinare il costo globale del finanziamento.
L’omessa indicazione nel contratto di mutuo dell’indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest’ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall’art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette Istruzioni della Banca d’Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall’art. 3, sezione III.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio, con il provvedimento del 31.01.2017.
Nella fattispecie in questione, un debitore proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., innanzi al Tribunale di Salerno, avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla Banca, lamentando la nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti, in ragione della mancata indicazione specifica al suo interno, del tasso annuo effettivo globale.
Il Tribunale di Salerno, preliminarmente, osservava, in una prospettiva di carattere generale, che il mutuo, quale contratto di natura reale, può perfezionarsi non solo con la consegna di una determinata quantità di denaro, ma anche con il conseguimento della relativa disponibilità giuridica da parte del mutuatario, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare la fuoriuscita della somma pattuita dal proprio patrimonio e l’acquisizione della stessa al patrimonio di quest’ultimo, o quando le parti abbiano inserito nello schema negoziale specifiche previsioni, come quelle in virtù delle quali il mutuante viene incaricato di impiegare la somma per soddisfare un interesse del mutuatario.
Il Giudice, quindi, respingeva qualsiasi eventuale dubbio in ordine all’effettivo perfezionamento del negozio giuridico oggetto di contestazione, considerata la presenza agli atti della quietanza di ricezione da parte del mutuatario, della somma mutuata.
In ordine alla dedotta nullità del contratto in ragione della mancata specificazione del tasso annuo effettivo globale, il Tribunale sottolineava che, il contratto di mutuo fondiario e l’allegato documento di sintesi, riportavano l’indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori, nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento, in piena conformità rispetto a quanto prescritto dall’art. 3, sez. terza, capitolo 1, titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.
In altri termini, riportando il contratto di mutuo e l’accluso documento di sintesi, tutte le condizioni economiche occorrenti per determinare il costo globale del finanziamento, la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale, avente la sola funzione di rappresentarlo attraverso un unico dato numerico, non assurge, ad avviso del Giudice, a causa di nullità del titolo esecutivo azionato, non potendo sostenersi che quest’ultimo sia difforme dal contenuto negoziale minimo previsto dalle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia.
Il Tribunale campano, inoltre, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il tasso di mora non può essere determinato sommando al suo valore nominale le spese connesse all’erogazione del credito, avendo queste ultime funzione remunerativa e non sanzionatoria, non assumendo rilevanza alcuna nella fase patologica del rapporto bancario, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione spiegata dall’opponente, condannava l’opponente alla refusione delle spese di lite, fissando un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
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