Si deve escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di primo grado. Invero, la norma non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario.
L’ omessa indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell’operazione di fidanzamento, in quanto l’ISC costituisce uno strumento di carattere informativo ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale.
Nel caso in cui nel contratto di mutuo sia prevista la possibilità di variare talune condizioni contrattuali, giacché il cliente risulta essersi assunto preventivamente il relativo rischio, non può trattarsi di modifica unilaterale del contratto, né tanto meno di violazione degli artt.1284 e 1346 c.c., in quanto l’oggetto del contratto, anche se non determinato, può essere determinabile, con riferimento anche a parametri esterni al contenuto dello stesso, o rimessi alla determinazione di altri soggetti od autorità amministrative, purché si tratti di indici specifici, oggettivi e certi, e non rimessi alle determinazioni unilaterali del creditore, come avveniva in precedenza nel caso del richiamo agli “usi di piazza”.
È legittimo il contratto debitamente sottoscritto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell’oggetto contrattuale e non può certamente considerarsi un “uso”, cui la legge sanziona con la nullità il rinvio. L’Euribor, altresì, rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento), ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell’eurozona. L’indice Euribor non è, in sè, frutto di un “accordo” tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare la concorrenza all’interno del mercato.
Un contratto di interest rate swap è giuridicamente distinto dal contratto di mutuo, sebbene gli sia economicamente e funzionalmente collegato per essere finalizzato alla riduzione dei rischi connessi all’applicazione del tasso variabile, sicché l’eventuale nullità del primo (swap) non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia del secondo (mutuo).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Giudice Colognesi con la sentenza n. 1234 del 28 settembre 2020.
La vicenda riguarda un giudizio opposizione all’esecuzione promosso da una società mutuataria nei confronti di un istituto di credito nel quale eccepiva, sotto molteplici profili, la nullità del contratto di mutuo con lo stesso sottoscritto.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando analiticamente le doglianze dell’opponente.
Il Tribunale si è pronunciato per il rigetto dell’opposizione, rilevando:
a) quanto alla nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa sul credito fondiario che la Banca d’Italia ha precisato che la nuova nozione introdotta dall’art 38 TUB si presenta molto ampia e deve quindi escludersi che la natura fondiaria del credito sia subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di primo grado, “perché la norma non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario. Di conseguenza, essendo venuta meno la distinzione tra credito fondiario e credito edilizio, l’espressione credito fondiario può riassumere in sé finanziamenti di varia natura in quanto la norma non prevede che il credito sia caratterizzato dallo scopo. Non sussistono, pertanto, vincoli di destinazione delle somme erogate, per cui oggi il credito fondiario è rappresentato da qualunque forma di mutuo con garanzia reale e rimborso a termine superiore ai 36 mesi.
b) in merito alla nullità del contratto di mutuo per assenza dei requisiti disposti dall’art. 117 TUB in ordine all’ISC, che l’ omessa indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell’operazione di fidanzamento, in quanto l’ISC costituisce uno strumento di carattere informativo ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale.
c) circa la nullità del contratto di mutuo per assenza della puntuale indicazione del tasso di interesse, che nella specie il tasso era determinato “per relationem” tramite successivi atti di utilizzo. Operazione del tutto legittima in quanto, nel caso in cui nel contratto di mutuo sia prevista la possibilità di variare talune condizioni contrattuali, giacché il cliente risulta essersi assunto preventivamente il relativo rischio, non può trattarsi di modifica unilaterale del contratto, né considerarsi affetta da nullità per indeterminatezza del suo oggetto ex art.1346 c.c. in quanto l’oggetto, anche se non determinato, può essere determinabile, con riferimento anche a parametri esterni al contenuto del contratto stesso, o rimessi alla determinazione di altri soggetti od autorità amministrative, purché si tratti di indici specifici, oggettivi e certi, e non rimessi alle determinazioni unilaterali del creditore, come avveniva in precedenza nel caso del richiamo agli “usi di piazza”.
Sul punto il Tribunale ha altresì sottolineato che stati – da numerosa, prevalente, giurisprudenza di merito e legittimità – ritenute determinabili, e quindi non affette da nullità, le pattuizioni di interessi correlate al “prime rate”, al TUS, al rendimento dei titoli di Stato, o dell’oro od, ultimamente anche al tasso EURIBOR fissato dalla BCE.
d) quanto alla nullità del contratto di mutuo per determinazione del tasso di mora tramite indice EURIBOR, che è legittimo il contratto debitamente sottoscritto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell’oggetto contrattuale e non può certamente considerarsi un “uso” cui la legge sanziona con la nullità il rinvio; tale indice rappresenta infatti il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee, ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell’eurozona, pertanto neppure può considerarsi frutto di un “accordo” tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare la concorrenza all’interno del mercato.
e) infine, circa la nullità degli atti di utilizzo del mutuo per mancanza di causa e la nullità delle operazioni tasso certo interest rate swap e l’illegittimità dei contratti di swap negoziati che, innanzitutto, trattandosi di clausola accessoria del mutuo, la sua eventuale nullità non avrebbe nessun riverbero sul rapporto principale di mutuo, tanto in quanto un contratto di interest rate swap è giuridicamente distinto dal contratto di mutuo, sebbene gli sia economicamente e funzionalmente collegato per essere finalizzato alla riduzione dei rischi connessi all’applicazione del tasso variabile, sicché l’eventuale nullità del primo (swap) non ha alcuna influenza sulla validità ed efficacia del secondo (mutuo). Quanto ai dedotti scopi speculativi di tali contratti, il Giudice ha rilevato che in entrambi la finalità era dichiaratamente quella di copertura del rischio dei tassi, ed ha precisato che la mancanza di alea bilaterale non potrebbe neanche astrattamente determinare la nullità negoziale per difetto di causa in quanto la causa tipica degli swap è costituita dallo scambio di flussi finanziari in base alle variazioni dei tassi, pertanto, lo scambio reciproco dei rischi commerciali è esterno al negozio e ne connota la natura tendenzialmente aleatoria ed economicamente incerta per i contraenti.
Sulla base di tali rilievi il Tribunale di Velletri ha rigettato l’opposizione e condannato l’opponente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ISC non costituisce parte integrante del regolamento contrattuale
Svolge una funzione meramente informativa in ordine al contenuto del contratto
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MANIPOLAZIONE EURIBOR: DANNO RISARCIBILE SOLO SE È PROVATO LO SCOSTAMENTO ARTIFICIOSO
LA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE RINVIA A EURIBOR NON PUÒ ESSERE NULLA COME CONSEGUENZA “A VALLE” DELL’INTESA RESTRITTIVA A MONTE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 22.09.2020 | n.3225
CREDITO FONDIARIO: L’ART. 38 T.U.B. NON CONFIGURA UN MUTUO DI SCOPO
LA FINALITÀ ACQUISITIVA DI UN IMMOBILE E LA GARANZIA IPOTECARIA DI PRIMO GRADO NON SONO CONDIZIONI ESSENZIALI
Ordinanza | Cassazione civile, Sezione Sesta | 12.11.2014 | n.24038
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